Distrazione spese valida solo se richiesta nel grado di appartenenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13706 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di correzione di errore materiale, la distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo se richiesta nello stesso grado del processo in cui il giudice condanna la parte soccombente alle spese. La domanda formulata in un grado diverso, precedente o successivo, è irrilevante. In mancanza di reiterazione della dichiarazione di distrazione nel giudizio di legittimità, non è possibile stabilire se il difensore abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari, con la conseguenza che l’ordinanza che abbia regolato le spese secondo soccombenza non è correggibile. Nel procedimento di correzione non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché non è configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il difensore di una parte vittoriosa in un precedente giudizio di cassazione ha proposto istanza per la correzione di errore materiale di una ordinanza con cui la Corte, rigettando il ricorso di una azienda sanitaria provinciale, aveva condannato quest’ultima alla rifusione delle spese di lite. Il difensore ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di disporre la distrazione in proprio favore, pur avendo egli formulato istanza in tal senso.
L’azienda sanitaria ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale e opponendosi alla rettifica. Con una precedente ordinanza interlocutoria la Corte aveva rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione se, nel procedimento di correzione, la resistenza della parte non ricorrente configuri una soccombenza che imponga di provvedere sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’istanza di correzione. Dagli atti del giudizio di cassazione non risulta che il difensore della parte vittoriosa abbia formulato la istanza di distrazione: nel controricorso e nella successiva memoria illustrativa egli si era limitato a chiedere la condanna dell’azienda ricorrente al pagamento delle spese e del compenso di giudizio, oltre accessori di legge.
Non può assumere rilievo, osserva la Corte, l’istanza proposta nel precedente grado di merito. La distrazione delle spese in tanto può essere disposta in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado: deve escludersi che la distrazione relativa a un determinato grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo.
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 93 cod. proc. civ., secondo cui la distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente. Da tale previsione si desume che la domanda di distrazione deve trovare necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui viene articolata.
In assenza della reiterazione della dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, il difensore abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari, come affermato da Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019. L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha pertanto regolato le spese secondo soccombenza e non deve essere corretta.
Quanto alle spese di questo procedimento, la Corte non dispone alcuna liquidazione. Le Sezioni Unite n. 29432 del 14 novembre 2024 hanno stabilito che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Nota della Redazione
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