Rendita catastale impianti eolici: spese tecniche e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 13804 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, l’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014 richiama espressamente le istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012, sicché l’Ufficio che rettifichi la proposta DOCFA applicando il range percentuale ivi previsto per le spese tecniche non viola la legge. Qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito di procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; ove invece l’Ufficio proceda a una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate, ma resta adeguata quando indichi il criterio astratto di calcolo, essendo il risultato ricavabile con mera operazione matematica.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Potenza un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la variazione proposta, per un impianto aerogeneratore, includendo nel computo della rendita, oltre al valore del lotto e alla fondazione, anche la torre in acciaio, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore.
La CTP accoglieva il ricorso, escludendo la torre dal calcolo. La CTR della Basilicata, sull’appello principale dell’Ufficio e su quello incidentale della contribuente, rigettava il primo e accoglieva parzialmente il secondo, ritenendo non adeguatamente motivato il concreto metodo di calcolo seguito per le spese tecniche. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 10 del r.d. n. 652/1939, 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949 e art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014, in combinato disposto con la circolare n. 6/2012, nonché dell’art. 7 della l. n. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse trascurato la fonte normativa che aveva recepito la circolare interpretativa.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La censura relativa alla mancanza di valore vincolante delle circolari non attinge la ratio decidendi, poiché la pronuncia impugnata non aveva negato la valenza della circolare, ma aveva ritenuto il calcolo delle spese tecniche operato in modo arbitrario e immotivato. È invece una norma di legge, l’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, a disporre che l’art. 10 del r.d. n. 652/1939 si applichi secondo le istruzioni della circolare n. 6/2012.
Quanto alla congruità della motivazione, la Corte ha richiamato il principio per cui, nella procedura DOCFA, se gli elementi di fatto non sono disattesi e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica, l’obbligo è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe; se invece la divergenza riguarda gli elementi di fatto, la motivazione deve specificare le differenze, a tutela del diritto di difesa e per delimitare il contenzioso (Sez. 6-5 n. 31809 del 2018; conf. Sez. 5 n. 29754 del 2024).
Nel caso concreto l’avviso aveva considerato per le spese tecniche un valore variabile tra il 4 e il 10% dell’importo delle strutture, in coerenza con le tariffe professionali e con l’Allegato II alla circolare n. 6/T del 2012. La motivazione risultava dunque adeguata perché indicava il criterio astratto, con oneri ricavabili mediante mera operazione matematica.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per l’errata attribuzione del gravame sul valore del suolo, è stato dichiarato inammissibile: l’inversione delle posizioni processuali non aveva arrecato alcun pregiudizio all’Agenzia, che aveva comunque ottenuto il bene della vita invocato. Il ricorso è stato quindi accolto per quanto di ragione sul primo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata.
Nota della Redazione
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