Estratto di ruolo non impugnabile per cartelle non notificate; prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15413 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile per contestare la fondatezza della pretesa, né per far valere la mancata notifica delle cartelle sottostanti, al di fuori dei casi tassativi di pregiudizio. L’impugnazione è consentita solo se il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, ad esempio per procedure di appalto o perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. In materia di sanzioni tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni dall’iscrizione a ruolo, ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e non in dieci anni, salvo che il credito non sia cristallizzato in un titolo giudiziale passato in giudicato. Gli interessi seguono la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in virtù della loro autonomia una volta sorti. Il preavviso di fermo amministrativo è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per I.DD., IVA e sanzioni, notificata nel 2008, nonché, tramite estratto di ruolo, l’iscrizione relativa ad altre tre cartelle mai notificate. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritte sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione, seguita dall’agente della riscossione con ricorso incidentale adesivo, deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e contestando la prescrizione quinquennale. Il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la posizione dell’agente della riscossione, parte del giudizio di merito ma non destinatario della notifica del ricorso principale. Ritiene ammissibile la sua costituzione, qualificandolo come litisconsorte processuale, e valida la proposizione di un ricorso incidentale adesivo in assenza di notifica, quando la parte adiuvata abbia esercitato tempestivamente l’impugnazione e non vi sia ampliamento del thema decidendum. Esclude la natura di interventore adesivo dipendente, trattandosi di posizione qualificabile come controricorrente e ricorrente incidentale adesivo.
Sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte richiama l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che limita la diretta impugnazione della cartella asseritamente non notificata ai soli casi di pregiudizio per appalti o per rapporti con pubbliche amministrazioni. Conferma l’interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e la successiva Sezioni Unite n. 12459/2024, nonché la sentenza Corte cost. n. 190/2023. L’accoglimento del motivo comporta l’inammissibilità ab origine del ricorso introduttivo per le tre cartelle conosciute solo tramite estratto di ruolo, con cassazione senza rinvio.
Sulla prescrizione, la Corte riafferma che per le sanzioni tributarie il termine è quello quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, decorrente dall’iscrizione a ruolo. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 23397/2016, non è superato dalla successiva Cass. n. 32374/2025, che riguarda l’estensione del termine decennale solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. Quanto agli interessi, la Corte ribadisce la natura autonoma dell’obbligazione accessoria, soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Infine, sui motivi del ricorso incidentale, la Corte rigetta la censura di omessa pronuncia sulle spese del primo grado e dichiara inammissibili i motivi di nullità della sentenza e di omesso esame, in quanto la motivazione per relationem non è di per sé nulla. Esclude l’idoneità del report informatico come prova dell’interruzione, ma riconosce al preavviso di fermo amministrativo, quale atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa, l’efficacia interruttiva del termine prescrizionale, in conformità alle Sezioni Unite n. 11087/2010 e a Cass. n. 5469/2019.
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Nota della Redazione
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