Rendita catastale impianti eolici: stima diretta limitata agli immobili residui (Cass. civ. Sez. V n. 13833 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, nella parte in cui attribuisce valore normativo al rinvio per relationem alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare. La disciplina sopravvenuta si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante della stima, sottraendo al computo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ne consegue che, con riguardo agli impianti eolici, escluso il valore delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita catastale può essere determinata con il procedimento indiretto ad approccio di costo con esclusivo riferimento agli immobili residui, cioè al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si tiene conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento catastale emesso nei confronti di una società titolare di un impianto aerogeneratore composto da nove unità immobiliari, censite nella categoria D1. La società aveva presentato una procedura Docfa determinando la rendita in € 2.400,00; l’Agenzia delle Entrate l’aveva rettificata in € 9.790,00. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva dato ragione all’Ufficio.
Investita del ricorso, la Cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, aveva posto al giudice del merito un duplice quesito: accertare se la torre costituisse macchinario o impianto funzionale al processo produttivo, quindi esclusa dal computo della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, e determinare la rendita inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi indicati. Il giudice del rinvio, all’esito di una consulenza tecnica, aveva escluso dal calcolo il valore della torre e fissato la rendita in € 4.490,00, recependo un prospetto contenuto in una memoria dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, incentrato sull’error in procedendo per motivazione apparente. Il giudice del rinvio, dopo aver riconosciuto che l’affermazione del consulente tecnico d’ufficio era «lapidaria e priva di adeguata dimostrazione», ha poi ritenuto che il medesimo consulente avesse esorbitato dal compito assegnato, senza chiarire per quale ragione né su quali aspetti dell’incarico. Da qui la conclusione di determinare la rendita in € 4.490,00 rinviando a un prospetto contenuto in una memoria di parte.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sezioni Unite n. 22232/2016, Sez. 6-5 n. 13977/2019, Sez. 5 n. 27551/2024), la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. La sentenza impugnata non ha risposto al quesito volto a esplicitare i valori considerati per la determinazione della rendita, né ha spiegato perché la stima dell’Ufficio dovesse essere preferita a quella del consulente tecnico d’ufficio.
Il Collegio osserva che il tema del decidere assegnato dal giudice di legittimità imponeva di ricostruire la rendita considerando tutti gli elementi che compongono l’imponibile, senza una valutazione parziale. In questa prospettiva, il giudice del rinvio ha omesso l’accertamento richiesto, non chiarendo quali elementi siano stati considerati e con quali valori, così impedendo di verificare il rispetto del mandato.
La Corte ricostruisce quindi il quadro normativo e estimativo. L’art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 e gli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949 prevedono la stima diretta per le unità a destinazione speciale, con procedimento diretto o indiretto. La circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 specifica i criteri tecnici, mentre l’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014 ha attribuito valore normativo al rinvio alla circolare stessa. La legge n. 208/2015, lungi dall’abrogare tale assetto, ha ridefinito l’oggetto della stima: restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.
Ne deriva che la stima diretta, nella variante indiretta ad approccio di costo, deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui rispetto alla torre e agli aerogeneratori, cioè suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si computano spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La sentenza impugnata, non dando conto degli elementi assunti a base del computo, non ha consentito il controllo sull’applicazione di tali parametri. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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