Limiti alla riproposizione dell’appello tributario e divieto di equità sostitutiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 16554 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., è configurabile soltanto in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, non anche di questioni puramente processuali. Il divieto di riproposizione di un secondo appello, quando il primo sia inammissibile o improcedibile, è correlato, a norma dell’art. 358 cod. proc. civ., non al momento della proposizione del primo appello ma alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice. Il giudice tributario non dispone di poteri di equità sostitutiva: ove riduca i ricavi accertati deve motivare, in rapporto al materiale istruttorio, le ragioni della scelta estimativa.

Il Fatto

La società contribuente oppose un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale le erano contestati l’irregolare tenuta del libro degli inventari, l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’utilizzo di lavoratori irregolari. Rigettato il ricorso in primo grado, la società propose appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia. L’Ufficio, costituitosi, eccepì l’inammissibilità dell’impugnazione, deducendo che la stessa era stata preceduta da un altro atto di appello, notificato ma mai depositato presso la segreteria della corte adita, in violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. I giudici di secondo grado, senza pronunciarsi sull’eccezione, accolsero parzialmente il gravame. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente nell’ipotesi di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 22, 23, 53, 54 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 325, 326, 327, 329 e 353 cod. proc. civ., l’Agenzia ha sostenuto che il potere di impugnazione si fosse consumato con la proposizione del primo appello, divenuto inammissibile per omesso deposito. La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza infondata, applicando il principio secondo cui il divieto di riproposizione di un secondo appello è correlato, per il disposto dell’art. 358 cod. proc. civ., non al momento in cui il primo appello è stato proposto, ma alla sua dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità. Per contro, la riproposizione non è impedita dalla mera verificazione di una fattispecie di inammissibilità non ancora dichiarata dal giudice. Nel caso di specie, il secondo atto di appello era stato notificato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del precedente, a sua volta avvenuta nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado: la tempestività era, quindi, assicurata.

Il terzo motivo, proposto in via subordinata, ha censurato la nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo il giudice di secondo grado ridotto in via equitativa i ricavi accertati senza alcuna motivazione. La Corte ha accolto la censura, ribadendo che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva e deve fondare la decisione su giudizi estimativi, rendendone conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio. L’assoluta apoditticità della riduzione disposta dal giudice di appello ha, pertanto, indotto alla cassazione con rinvio della sentenza limitatamente al capo relativo alla riduzione dei ricavi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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