Motivazione apparente e contraddittoria: nullità della sentenza di rigetto dell’azione di rivendica (Cass. civ. Sez. II n. 14545 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, e pertanto nulla per cassazione, la sentenza che non renda percepibili le ragioni della decisione perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Il vizio integra un error in procedendo di rilievo costituzionale e prescinde dal confronto con le risultanze processuali, dovendo risultare dal solo testo della pronuncia. La nullità ricorre quando il giudice di merito, dopo aver riconosciuto che i fondi rustici erano stati trasferiti dal patrimonio dell’ente comunale di assistenza al neoistituito ente ospedaliero, ne affermi al contempo l’originaria non appartenenza all’ente medesimo, con insanabile contraddittorietà. Il giudice di legittimità non è chiamato a rinnovare il giudizio di fatto, ma a verificare la comprensibilità e la coerenza del percorso motivazionale.

Il Fatto

Una azienda sanitaria locale, assumendosi proprietaria di fondi rustici, chiedeva la condanna del Comune al pagamento della somma dovuta per l’occupazione legittima dei terreni, disposta per la realizzazione di campi sportivi e di una piscina, senza decreto di esproprio né indennità. Parallelamente, il Comune conveniva davanti al medesimo tribunale l’azienda e la Regione, domandando il riconoscimento della proprietà dei fondi e il risarcimento dei danni per il mancato godimento.

Riuniti i procedimenti, il Tribunale accoglieva la domanda dell’azienda e respingeva quella di accertamento della proprietà. La Corte d’appello rigettava entrambi i gravami, confermando la decisione con diversa motivazione e rilevando che, con l’attivazione della procedura di esproprio per uno dei terreni, il Comune ne aveva riconosciuto l’appartenenza a terzi. Il Comune ricorreva così per cassazione con tre doglianze.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, per la parte inerente al vizio di motivazione solo apparente, vengono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ricostruisce anzitutto il contrasto interno alla sentenza impugnata: il giudice di appello ha dapprima affermato che non era provata l’originaria appartenenza dei fondi all’ente comunale di assistenza, salvo poi riconoscere, sul presupposto di quella stessa proprietà, che i terreni erano stati trasferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 18.2.1972 al neoistituito ente ospedaliero, cui era subentrata l’azienda sanitaria.

La contraddittorietà è ritenuta insanabile. La Corte sottolinea che l’art. 25 del d.P.R. n. 616/1977 e l’art. 3 della legge regionale attuativa presuppongono comunque l’appartenenza dei beni da trasferire agli enti comunali di assistenza: dall’oscura inosservanza di tali disposizioni, peraltro senza individuare le norme violate né il profilo dell’inottemperanza, il giudice di merito non poteva far derivare la mancata prova dell’appartenenza originaria dei fondi.

Né il riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio vale a sorreggere la decisione, perché la consulenza non aveva ad oggetto l’individuazione dei fondi, già risultanti dal verbale della Commissione preposta, ma solo il loro trasferimento: dalla consulenza derivava quindi conferma, non smentita, dell’appartenenza dei terreni all’ente comunale di assistenza. La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza, che definisce la motivazione apparente come quella graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

La sentenza di appello è dunque dichiarata nulla per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, essendo inidonea a spiegare le ragioni del diniego dell’originaria proprietà e del rigetto dell’azione di rivendicazione. Il secondo motivo, nella parte relativa alle ulteriori violazioni normative, e il terzo motivo restano assorbiti, riguardando questioni subordinate. La Corte accoglie il primo e in parte il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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