Società di comodo in liquidazione e diritto alla detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 15227 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La messa in liquidazione volontaria non sottrae la società al regime delle c.d. società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, ma impone al giudice di merito di valutare la condotta degli organi sociali in rapporto alla specifica condizione dell’ente, il cui scopo è la dismissione dei beni e la definizione dei rapporti pendenti. La mancata allegazione del nominativo del delegato e del termine di validità non inficia la delega di firma conferita ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, avendo essa natura di delega di firma e non di funzioni. La presunzione legale relativa di non operatività non può fondare il diniego della detrazione IVA, ove incompatibile con l’art. 167 della direttiva 2006/112 e con i principi di neutralità e proporzionalità, spettando al giudice nazionale l’accertamento in concreto dell’effettivo esercizio dell’attività economica e dell’assenza di frode o abuso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società in liquidazione due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e recupero del credito IVA relativi agli anni 2008 e 2009, sul presupposto che la contribuente fosse una società non operativa, avendo dichiarato ricavi pari a zero nel triennio 2007-2009.

La CTP di Latina accoglieva il ricorso contro il primo avviso e rigettava quello contro il secondo. La CTR del Lazio, riuniti gli appelli dell’Ufficio e della contribuente, accoglieva l’impugnazione erariale e respingeva quella societaria. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è disatteso. La Corte rileva anzitutto il difetto di autosufficienza, perché la censura non riporta puntualmente il contenuto delle deleghe prodotte dall’Amministrazione. Nel merito richiama l’orientamento consolidato secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita. La doglianza sulla mancata prova della qualifica è inammissibile perché nuova.

Il secondo e il terzo motivo sono accolti congiuntamente. La Corte ribadisce che l’art. 30 della legge n. 724/1994 contrasta l’uso anomalo dello schema societario e che il mancato raggiungimento degli standard minimi di ricavi fonda una presunzione legale relativa di non operatività. Il contribuente può vincerla dimostrando le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

La messa in liquidazione non esclude l’applicazione del regime, ma colloca la società in una condizione peculiare, in cui l’attività è rivolta alla dismissione dei beni e alla definizione dei rapporti pendenti. La normativa applicabile non richiede più il carattere straordinario delle oggettive situazioni. L’accertamento della CTR appare carente: ha dato rilievo al solo dato temporale senza considerare le specificità dei beni, e ha negato l’avvio delle attività liquidatorie quando risultavano la cessione del ramo d’azienda, il mandato a vendere l’immobile commerciale e la successiva alienazione della partecipazione.

Il quarto motivo è infondato e in parte inammissibile: la conferma dell’accertamento implica il riconoscimento della validità formale dell’atto e il rigetto implicito della questione motivazionale. Il quinto motivo resta assorbito.

Il sesto motivo è accolto. Richiamata la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024, in causa C-341/22, la Corte osserva che la presunzione fondata sulla soglia di ricavi è estranea ai criteri richiesti per dimostrare evasione o abuso ed eccede quanto necessario. La CTR si è limitata a verificare l’impossibilità di conseguire ricavi senza esaminare gli ulteriori profili. Il diritto alla detrazione va riconosciuto se la società ha effettivamente esercitato un’attività economica, ha impiegato beni e servizi per operazioni soggette ad imposta e le operazioni non si inseriscano in una frode o in un abuso. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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