Interpretazione della domanda e notifica alla società: limiti del sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 15704 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di adottare un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o sull’eccezione. Il vizio di motivazione apparente presuppone una motivazione graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. In tema di notifica alla persona giuridica ex art. 145 cod. proc. civ., le attestazioni dell’ufficiale giudiziario su circostanze frutto della sua diretta percezione sono assistite da fede privilegiata, mentre il contenuto delle notizie apprese e della dichiarazione del soggetto qualificatosi addetto alla ricezione è coperto da presunzione iuris tantum.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il preavviso di avviso di fermo amministrativo su un’autovettura, emesso per conto dell’amministrazione finanziaria nei confronti di una società, in relazione a una pluralità di cartelle di pagamento concernenti tributi erariali, comunali e regionali, oltre a contributi previdenziali.
La commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso, con riferimento ad alcune soltanto delle cartelle. La commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che la società avesse limitato le doglianze ai soli tributi erariali. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di merito avevano escluso dall’oggetto del giudizio alcune cartelle relative ad altri tributi. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata: entrambi i gradi di merito hanno accertato che la società aveva chiaramente precisato di voler limitare il giudizio ai soli tributi erariali, e tale accertamento non è revisionabile in sede di legittimità.
La Corte ha ribadito che, quando la doglianza investe l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, l’attività richiesta integra un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Ha inoltre escluso sia il vizio di omessa pronuncia, poiché la sentenza aveva esaminato anche le cartelle relative ad altri tributi per chiarire la volontà della ricorrente, sia il vizio di motivazione apparente, risultando la motivazione logica ed esauriente.
Con il secondo motivo la società ha contestato la regolarità della notifica di alcune cartelle, avvenuta, a suo dire, presso un numero civico diverso da quello della sede legale. Il motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La sentenza impugnata aveva accertato che l’indicazione del civico divergente costituiva mero errore materiale e che la notifica era stata ricevuta da persona incaricata: accertamento assistito da pubblica fede e non confutato dalla ricorrente, che non aveva trasposto in ricorso l’atto di notifica.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le attestazioni dell’ufficiale giudiziario su circostanze frutto della sua diretta percezione sono assistite da fede fino a querela di falso, mentre il contenuto delle notizie apprese sulla sede effettiva e della dichiarazione di chi si è qualificato addetto alla ricezione è coperto da presunzione iuris tantum, che non consente al giudice di disconoscere la regolarità della notificazione in assenza di prova contraria.
Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato su un capo della sentenza di primo grado non appellato. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, avendo la commissione regionale riformato la decisione di primo grado nella parte relativa agli atti impositivi notificati in modo digitale e avendo la stessa ricorrente introdotto, con le memorie, la questione dell’invalidità delle notifiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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