Accertamento e costi indeducibili da operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 10097 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti impositivi, l’Ufficio finanziario può procedere direttamente alla notificazione a mezzo del servizio postale, in forza dell’art. 14 della legge n. 890/1982, senza necessità dell’intermediazione del messo notificatore né della relata di notifica. Il raddoppio dei termini di decadenza di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nella disciplina vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti idonei a integrare l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della notizia di reato e dal suo esito. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare l’alterità soggettiva del fornitore; spetta poi al contribuente provare l’effettività delle prestazioni e l’adozione della massima diligenza, non essendo sufficienti la regolarità formale della contabilità o la mera congruità economica. È onere del contribuente dimostrare l’inerenza del costo all’attività d’impresa, potendo l’antieconomicità costituire indice sintomatico della sua mancanza. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito, senza indicare l’atto processuale in cui sarebbero state proposte.
Il Fatto
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio contestava la deducibilità di componenti negativi riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti e ad altri costi privi di idonea documentazione probatoria.
La Commissione tributaria provinciale e, in seguito, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettavano i ricorsi della contribuente. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha affermato che la notifica degli avvisi di accertamento effettuata mediante spedizione diretta a mezzo raccomandata A/R costituisce modalità legittima, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, alternativa alle forme del codice di rito. La consegna presso l’indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., senza necessità di relata di notifica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla legge n. 208/2015 al raddoppio dei termini, in ragione del regime transitorio. Nella disciplina previgente, il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti idonei a integrare l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., a prescindere dall’esito dell’azione penale. Il giudice tributario deve verificare “ora per allora” la sussistenza dell’obbligo, senza estendere il controllo al merito della notitia criminis.
Il terzo e il quarto motivo, relativi all’indeducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, sono stati respinti. La Corte ha richiamato i principi per cui l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità dell’interposizione secondo l’ordinaria diligenza professionale. Raggiunta tale soglia, è onere del contribuente dimostrare l’effettività delle prestazioni e l’adozione della massima diligenza. Nel caso di specie, la CTR aveva congruamente motivato la carenza di inerenza e di prova dei costi contestati.
Il quinto motivo, inerente alla mancata rideterminazione delle sanzioni in applicazione della continuazione, è stato dichiarato inammissibile. La questione non era stata devoluta al giudice di appello, né il ricorso assolveva all’onere di specificazione e “localizzazione” del motivo. La Corte ha ribadito che le questioni nuove, non trattate nella fase di merito, non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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