Litisconsorzio necessario tra soci e società estinta nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15908 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, sussiste un litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra, con obbligo per il giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio. Il vincolo non viene meno quando oggetto di causa siano anche l’IRAP e l’IVA accertate con un unico atto fondato su elementi comuni, per l’inscindibilità delle situazioni. Il principio opera altresì quando la società si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succedendo i soci nella posizione processuale dell’ente e determinandosi tra essi un litisconsorzio necessario di natura processuale. La nullità derivante dalla violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il Fatto
Una società in nome collettivo operante nel commercio di beni d’oro impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, disconoscendo il regime del reverse charge, rideterminava IVA e IRAP per il periodo d’imposta 2010. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione un socio, il quale agiva sia in proprio sia come rappresentante della società ormai estinta, affidandosi a sei motivi. L’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso. La questione decisiva riguardava la regolare instaurazione del contraddittorio nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio la violazione dell’art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992. È pacifico che la società, poi cessata, avesse ricevuto la notifica dell’atto con cui erano state rideterminate IVA e IRAP oggetto del giudizio.
Trova quindi applicazione l’orientamento consolidato secondo cui l’unitarietà dell’accertamento tra società di persone e soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario e l’obbligo del giudice, investito del ricorso di uno solo dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. La Cassazione richiama Sez. V n. 7278 del 2020 e una serie di pronunce conformi, precisando che il vincolo è escluso solo in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito.
Il litisconsorzio non viene meno quando si discuta di IRAP e IVA. Da un lato l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci; dall’altro, quando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti fondati su elementi comuni, il profilo concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni, insuscettibili di autonoma definizione.
La Corte ricorda infine che l’integrazione è esclusa solo in caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e decisi in unico contesto, con possibile riunione sanante in appello ma non in sede di legittimità. Il principio opera anche quando la società si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, poiché i soci succedono nella posizione processuale dell’ente, venendosi a creare tra essi un litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità del rapporto sostanziale.
Poiché dagli atti risulta che l’altro socio non è stato parte dei gradi di merito, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice perché disponga l’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società estinta e riveda il merito. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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