La motivazione apparente e contraddittoria rende nulla la sentenza sul sindacato delle gravi incongruenze ai fini Irap e Iva (Cass. civ. Sez. 5 n. 11016 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente e il provvedimento è affetto da nullità per error in procedendo quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione ovvero presenta argomentazioni intrinsecamente contraddittorie, tali da non permettere di individuare il ragionamento posto a base del decisum. È contraddittoria la pronuncia che qualifichi come mere “ipotesi astratte” gli elementi posti a fondamento dell’accertamento analitico-induttivo, laddove gli stessi risultino direttamente tratti dall’osservazione della realtà verificata o riferiti dalla stessa contribuente nel corso del contraddittorio. In tal caso, il giudice del rinvio è tenuto a verificare l’effettiva sussistenza delle gravi incongruenze di cui all’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, ai fini della legittimità dell’accertamento di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società e ai suoi soci avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2011, determinando maggiori imponibili e richiedendo alla società il pagamento di maggiori Iva e Irap, nonché ai soci l’Irpef sulla quota di maggior reddito imputata per trasparenza ai sensi dell’art. 5 Tuir. La contribuente e i soci impugnavano gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che accoglieva i ricorsi.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, investita dell’appello dell’Ufficio, respingeva il gravame in relazione all’accertamento analitico-induttivo, ritenendo che gli elementi valorizzati fossero di carattere meramente ipotetico e non idonei a giustificare la pretesa. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Premesso che la motivazione è apparente quando le argomentazioni risultino inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice ovvero quando siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la giustificazione del decisum, gli Ermellini hanno rilevato che tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
La CTR, nel respingere l’appello dell’Ufficio, aveva affermato che gli elementi addotti non integravano le gravi incongruenze ex art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, definendo le verifiche e i calcoli dell’Ufficio come “ipotesi astratte”. Tuttavia, la stessa sentenza impugnata aveva chiarito che l’accertamento non si basava sugli studi di settore, ma su ulteriori elementi concreti, quali un campione rappresentativo di articoli, i cartellini dei prezzi e le risposte rese dal rappresentante della società nel contraddittorio del 15 novembre 2013.
La Corte ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione: se il riferimento alle “ipotesi astratte” fosse stato agli studi di settore, la sentenza sarebbe contraddittoria con il passaggio in cui ne aveva escluso l’utilizzo; se invece il riferimento era agli elementi effettivamente posti a base dell’accertamento, la loro qualificazione come astratti risulterebbe illogica, trattandosi di dati direttamente desunti dall’osservazione della specifica realtà aziendale, in alcuni casi forniti dalla stessa contribuente.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, con il quale l’Agenzia aveva dedotto la violazione dei principi in tema di accertamento analitico-induttivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.