Addizionale bonus dirigenti settore finanziario e requisito soggettivo (Cass. civ. Sez. V n. 16303 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, introdotto dall’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, l’imposta addizionale sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti delle imprese del settore finanziario si applica sull’ammontare che eccede la sola parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario superare il triplo di essa. Il requisito soggettivo va inteso con clausola generale riferita al settore finanziario nella sua globalità, sì da ricomprendere anche i soggetti non sottoposti a vigilanza e operanti nella consulenza finanziaria. Il giudicato esterno non può formarsi sulla sola interpretazione giuridica astratta della norma tributaria, né su decisioni rese tra parti diverse.
Il Fatto
Il contribuente, dirigente di una società di consulenza finanziaria, presentava istanza di rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta a titolo di addizionale del dieci per cento sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione, per gli anni d’imposta 2013 e 2014. Egli contestava tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo dell’imposizione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati sul giudicato esterno e sull’interpretazione dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il giudicato esterno non può formarsi sulla pura interpretazione giuridica della norma tributaria. L’attività esegetica compiuta dal giudice, strumentale alla decisione, non vincola i giudici successivi e non passa in giudicato autonomamente dalla domanda. Nel caso concreto le decisioni invocate dipendono esclusivamente dall’esegesi della fattispecie legale astratta.
La Corte aggiunge che le sentenze addotte non furono emesse nei confronti dello stesso contribuente: l’efficacia di giudicato esterno presuppone che la decisione irrevocabile sia resa tra le stesse parti, fattispecie non ricorrente. Le pronunce risultano inoltre antecedenti al deposito della sentenza impugnata, sicché la loro rilevazione in sede di legittimità sarebbe comunque preclusa. Assume rilievo, infine, una precedente decisione della stessa Corte sul medesimo contribuente, formatasi successivamente.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio già affermato per cui l’imposta addizionale si applica sull’ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che occorra il superamento del triplo. Il comma 2-bis ha inciso solo sulla base imponibile: il presupposto soggettivo e oggettivo resta quello del comma 1, richiamato espressamente. Nei limiti di contemporanea vigenza, la diversa regolazione della base imponibile determina l’abrogazione tacita, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, del comma 1 in parte qua.
Il terzo motivo è infondato. Il requisito soggettivo di appartenenza al settore finanziario va letto come clausola generale riferita al settore nella sua globalità, ricomprendendo soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o operanti verso il pubblico. La ragione socio-economica dell’intervento è impedire incentivi retributivi abnormi capaci di indurre torsioni pregiudizievoli. Vi rientrano quindi le società che svolgono consulenza e assistenza societaria e finanziaria alle imprese.
Il ricorso è respinto. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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