Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere di repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17366 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare non solo la effettiva soppressione del posto di lavoro, ma altresì l’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato. In sede di legittimità non è sindacabile il ragionamento presuntivo del giudice di merito, cui spetta individuare i fatti posti a fondamento dell’inferenza e valutarne la rispondenza ai requisiti degli artt. 2727 e 2729 c.c., salvo il caso di omesso esame di un fatto decisivo. È irrilevante l’offerta di ricollocazione avanzata dal datore di lavoro in data successiva all’adozione del provvedimento di licenziamento. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può investire l’erronea valutazione delle prove, ma solo l’utilizzo di prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali.
Il Fatto
La lavoratrice conveniva in giudizio la struttura sanitaria per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a seguito dell’esternalizzazione delle attività di laboratorio di analisi. Il Tribunale accoglieva la domanda, accertando l’inadempimento dell’obbligo di repêchage. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che la società non aveva mai offerto alla lavoratrice mansioni alternative, nemmeno inferiori.
Di qui il ricorso per cassazione della società, affidato a tre motivi, tutti incentrati sulla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prova e di licenziamento. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I motivi, trattati congiuntamente per stretta connessione, sono per la maggior parte inammissibili e per la parte residua non fondati. Le censure formulate come violazione di legge mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 27686 del 2018; Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015).
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la censura non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero abbia disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione (Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020). Resta escluso che il vizio possa concretarsi in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una parte (Cass. n. 18665 del 2017).
Sul ragionamento presuntivo, dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, è principio consolidato che l’apprezzamento di fatto è intangibile in legittimità, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo nel rigoroso senso delineato da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, evenienza che non ricorre nel caso di specie.
Infine, la sentenza impugnata si conforma ai principi più volte ribaditi in materia (Cass. n. 29100/2019; Cass. n. 41586/2021; Cass. n. 1386/2022), escludendo rilevanza all’offerta di ricollocazione avanzata dalla società in data successiva al licenziamento, poiché incombe al datore l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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