Accertamento bancario: prova contraria solo con riscontri documentali (Cass. civ. Sez. V n. 17498 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale i versamenti e i prelevamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Il contribuente può fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, da sottoporre a verifica analitica da parte del giudice, che deve correlare ogni indizio ai movimenti contestati senza ricorrere ad affermazioni apodittiche o generiche. Qualora il contribuente, invitato a rendere giustificazioni, non le abbia fornite, le operazioni confluiscono nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza ulteriore onere probatorio a carico dell’Amministrazione. La prova contraria non può risolversi nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte, in difetto di idonei riscontri documentali.

Il Fatto

Il contribuente era stato ripreso a tassazione, per maggior reddito relativo all’anno d’imposta 2013, a seguito di movimenti bancari (versamenti) di cui non aveva dato giustificazione. Invitato a chiarire la provenienza delle provviste, non aveva fornito prova adeguata. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma il ricorso era respinto dalla CTP di Bari. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riformava la decisione in senso favorevole alla parte privata, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con unico motivo. La parte contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., lamentando la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, per aver il giudice d’appello dato per superata la presunzione di legge in base a dichiarazioni scritte non verificabili, aggirando il divieto di assunzione di prove testimoniali in forma scritta vigente ratione temporis.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in materia di accertamento sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale in forza della quale i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti vanno imputati a ricavi. A fronte di essa il contribuente, per il principio di libertà dei mezzi di prova, può offrire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che il giudice deve verificare analiticamente, individuando i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti e correlando ogni indizio ai movimenti contestati, da apprezzare nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 25502/2011; Cass. n. 2781/2015; Cass. n. 11102/2017).

La presunzione legale relativa comporta dunque a carico del contribuente l’onere di dare specifica giustificazione delle movimentazioni, per dimostrare che esse non derivano da operazioni imponibili. Tale conseguenza si riconnette anche al principio di vicinanza della prova, connaturato all’art. 2697 cod. civ., che attiene alla possibilità di conoscere i fatti materiali e storici posti alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. n. 26014/2024).

Più radicalmente, quando il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti delle indagini bancarie, le operazioni effettuate su conti intestati a terzi confluiscono legittimamente nell’accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Ne deriva che l’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti e delle somme, spettando al contribuente una rigorosa prova contraria (Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte, in difetto di idonei riscontri documentali. Nella specie, il testo novellato dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 non era applicabile ratione temporis.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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