Class action pubblica contro ritardi della Questura sulle domande di asilo (TAR Veneto n. 616 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistematico superamento del termine previsto dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale integra una disfunzione organizzativa accertabile ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009. Accertata la violazione sistematica dello standard procedimentale, opera una presunzione di inadeguatezza dell’assetto organizzativo, spettando all’Amministrazione dimostrare che l’inefficienza dipenda da fattori oggettivi non superabili con misure ragionevolmente esigibili. La generica carenza di personale non assolve tale onere probatorio. Il giudice amministrativo accerta la disfunzione e indica l’obiettivo funzionale da conseguire, senza imporre specifiche modalità operative, rimesse all’autonomia organizzativa dell’Amministrazione.

Il Fatto

Due associazioni operanti nel settore dell’immigrazione hanno agito ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009, deducendo la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti dei cittadini stranieri derivante dalla sistematica violazione, da parte della Questura competente, del termine per la formalizzazione delle domande di protezione internazionale. A fondamento dell’azione hanno allegato una diffida trasmessa per conto di diciotto richiedenti che, dopo aver manifestato la volontà di chiedere asilo, avrebbero atteso mesi senza riscontro, con ritardi quantificati in circa cento giorni.

Il Ministero dell’Interno ha resistito invocando l’elevato numero di pratiche e la limitatezza delle risorse umane, affermando di aver adottato misure organizzative migliorative. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, ha richiesto alla Questura e al Ministero chiarimenti sulle risorse disponibili, sulle misure adottate e sui dati comparativi nazionali. Solo la Questura ha depositato la relazione; il Ministero non ha offerto alcun riscontro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e di genericità. Sulla competenza ha richiamato l’art. 13, comma 1, c.p.a., poiché gli effetti della condotta denunciata restano circoscritti all’ambito territoriale della Questura. Sulla ammissibilità ha chiarito che l’azione collettiva ha ad oggetto la disfunzione organizzativa riferibile all’Amministrazione nel suo complesso, non la responsabilità dei singoli uffici, e che l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 198/2009 opera in una fase successiva all’accoglimento.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la funzione del rimedio richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1596/2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7704/2024: la valutazione va condotta entro una dimensione amministrativa, verificando se l’inefficienza sia imputabile all’Amministrazione e non a fattori esterni o istituzionali. Rilevano l’art. 1, comma 1-bis, e l’art. 4, comma 1, che impongono di tener conto delle risorse concretamente disponibili e di agire senza nuovi oneri.

Il Collegio ha ritenuto acclarato il superamento sistematico del termine legale. L’omessa produzione dei dati comparativi da parte del Ministero ha impedito di ritenere dimostrata la tesi della carenza strutturale non superabile. La relazione della Questura non ha provato il superamento della disfunzione: i dati non erano supportati da riscontri documentali e le misure adottate — sportello accessibile, personale somministrato, strumenti informatici — sono apparse contingenti e non strutturali. Il tempo medio di formalizzazione, ridotto da cento a circa sessanta giorni nel corso del giudizio, ha confermato che un miglioramento era possibile anche prima del ricorso.

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 77903 del 12 settembre 2024 ha confermato che l’Amministrazione centrale riconosceva su scala nazionale ritardi e criticità organizzative. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e ordinato di porre rimedio entro novanta giorni, fissando tre obiettivi: ricondurre i tempi agli standard di legge, ridurre l’arretrato nel rispetto dell’ordine cronologico, assicurare stabilmente l’accesso e la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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