Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalle parti (TAR Veneto n. 615 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio quando le parti che vi abbiano interesse non si oppongano. Il potere di rinuncia può essere esercitato in ogni stato e grado della controversia e la declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla mancata opposizione. Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti resistenti accettino espressamente la compensazione, non essendo il giudice vincolato alla loro liquidazione.
Il Fatto
Una società partecipava a una gara multilotto indetta da un’azienda sanitaria regionale per l’affidamento della gestione dei vettori energetici, suddivisa in sei lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con vincolo di aggiudicazione a un solo lotto. Con riferimento al lotto n. 1 la ricorrente si collocava al terzo posto in graduatoria.
La società impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, proponendo altresì domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione medio tempore stipulata. Si costituivano la stazione appaltante e l’aggiudicataria, che presentava ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente. Nel corso del giudizio la ricorrente rinunciava al ricorso con atto notificato; la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la sola questione dell’estinzione del giudizio per rinuncia, rilevando che l’art. 84, comma 1, c.p.a. riconosce alla parte il potere di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante apposita dichiarazione.
Il comma 3 della medesima disposizione condiziona l’effetto estintivo alla mancata opposizione delle altre parti che possono avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La previsione è ribadita dall’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., che impone al giudice di dichiarare estinto il giudizio in caso di rinuncia.
Nel caso di specie nessuna delle parti resistenti si è opposta alla rinuncia. L’atto del 28 novembre 2025 risulta ritualmente notificato e sottoscritto per accettazione dalla difesa della ricorrente incidentale. Il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del giudizio sulla base della norma processuale richiamata.
Sul governo delle spese, il Tribunale rileva che la compensazione è possibile in ragione dell’accettazione manifestata dalle parti resistenti: la ricorrente incidentale ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia a spese compensate e la stazione appaltante ha dichiarato in udienza di accettare la compensazione. Le spese vengono quindi integralmente compensate.
La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore domanda, comprese quelle di annullamento degli atti di gara e di inefficacia della convenzione, nonché il ricorso incidentale, che resta travolto dall’effetto estintivo del processo.
Nota della Redazione
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