Requisiti minimi di gara, no a interpretazioni estensive dell’esclusione (TAR Veneto n. 524 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che prevedono requisiti minimi a pena di esclusione non possono essere interpretate in senso estensivo per ricavarne cause di esclusione non chiaramente espresse. In caso di dubbio, va privilegiata la scelta ermeneutica conforme al favor partecipationis e al principio del clare loqui. La qualificazione di un modulo come “opzionale” nella documentazione tecnica del produttore non dimostra la sua mancata inclusione nell’offerta concreta, né l’assenza di una voce di prezzo autonoma integra di per sé prova della mancata offerta di un componente, quando la lex specialis strutturi il prezzo a canone unitario e complessivo. Il requisito funzionale di esecuzione di tutti i test obbligatori è riferito al sistema nel suo complesso e non impone la sovrapponibilità universale delle capacità analitiche dei singoli strumenti, ove la duplicazione sia richiesta solo per specifici esami. La nozione di strumentazione “di ultima generazione”, priva di specificazioni, non si àncora automaticamente alla data di immissione in commercio del modello.

Il Fatto

L’Azienda ULSS aveva indetto una gara a procedura aperta telematica, suddivisa in lotti, per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio. All’esito della selezione, il lotto n. 2 è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, con un punteggio complessivo di 91,29 punti. La ricorrente, classificatasi seconda con 80,64 punti, aveva inizialmente proposto ricorso ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 per ottenere l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, in precedenza resa disponibile in forma parzialmente oscurata. Con una precedente pronuncia questo Tribunale aveva accolto la domanda di accesso, disponendo l’ostensione completa.

All’esito dell’accesso integrale, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la non conformità dell’offerta della aggiudicataria alle caratteristiche minime della lex specialis, e ha chiesto l’annullamento dell’atto, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna al risarcimento del danno. Si sono costituite l’Azienda e la controinteressata, chiedendo il rigetto. Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, volto a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina le censure muovendo dalla premessa che il ricorso principale presuppone una lettura in senso restrittivo delle clausole del Capitolato speciale. Sul primo motivo, relativo al modulo di caricamento massivo dei campioni tramite tramoggia per il presidio di Treviso, il Tribunale ritiene la doglianza non generica ma infondata. Il Progetto Tecnico descrive infatti il sistema di automazione come configurato per il caricamento massivo, con indicazione delle stazioni di ingresso e rappresentazione grafica dell’area di alimentazione automatica.

La qualificazione del modulo come “opzionale” nei documenti di prodotto non equivale a dimostrarne la mancata offerta. Il Collegio avverte che confondere la natura opzionale del componente, quale risulta dal catalogo commerciale, con la sua inclusione nell’offerta concreta significa sovrapporre il piano astratto della descrizione del prodotto a quello concreto del contenuto dell’offerta.

Quanto all’assenza di una autonoma valorizzazione economica del singolo modulo, la censura si pone in antitesi con l’impostazione della lex specialis, che ha strutturato l’offerta secondo un modello a canone unitario e complessivo, senza contemplare obblighi di scomposizione del prezzo per singoli accessori. Introdurre un requisito formale di quotazione analitica equivarrebbe a crearlo in via interpretativa e a posteriori.

Considerazioni analoghe valgono per il middleware, puntualmente descritto nell’offerta tecnica, il cui inserimento nel progetto integra l’assunzione dell’impegno contrattuale e l’effettiva inclusione nella configurazione. Sul requisito di “almeno due analizzatori di immunometria” per presidio, il Collegio legge congiuntamente le clausole del Capitolato: il requisito funzionale è riferito al sistema nel suo complesso, mentre l’obbligo di back up identico è previsto espressamente solo per gli esami contrassegnati con asterisco. Trasformare un requisito quantitativo minimo in un obbligo di sovrapponibilità universale delle capacità analitiche introdurrebbe un vincolo non desumibile dalla lettera della legge di gara.

Sul carattere di “ultima generazione” del sistema di automazione, il Collegio richiama il principio per cui la data di immissione in commercio non determina automaticamente il grado di superiorità tecnologica. La nozione richiede una valutazione in concreto della conformità del prodotto ai requisiti tecnici e della sua attualità rispetto alle esigenze della fornitura. Il caso di aliud pro alio postula la prova che il bene sia radicalmente diverso da quello richiesto, prova non fornita. Il ricorso principale è quindi rigettato, con assorbimento della domanda risarcitoria; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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