Nesso causale tumori militari esposti a uranio impoverito (Cons. Stato n. 14 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, per il servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il canone del "più probabile che non". L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 9 del 2011, tipizza un rischio professionale specifico e pone a carico del militare il solo onere di provare il servizio reso in particolari condizioni ambientali od operative e l’insorgenza della neoplasia. Il rapporto di causalità è considerato insito nel rischio tipico, con la conseguenza che grava sull’Amministrazione la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali fondati sull’assenza di studi scientifici attestanti con certezza la correlazione causale sono pertanto viziati per eccesso di potere.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito ha partecipato a numerose missioni NATO all’estero, in Kosovo, Albania, Bosnia, Iraq, Libano e Sinai, tra il 1999 e il 2012. Nel 2016 gli è stata diagnosticata una patologia tumorale, di cui ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001.
Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza, sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, rilevando l’assenza di fattori specifici idonei a determinare la genesi neoplastica. Il TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 383 del 2024, ha respinto il ricorso, valorizzando la verificazione medico-legale che aveva escluso la riconducibilità della neoplasia all’esposizione ambientale all’uranio impoverito. La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, investita dell’appello, ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria per il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di accertamento del nesso causale.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria individua il nodo nella allocazione del rischio della causa ignota della patologia. Se si applicassero solo le regole generali del d.P.R. n. 461 del 2001, imperniate sulla prova in positivo del nesso eziologico, il rischio ricadrebbe per intero sul militare, con un onere probatorio di fatto insostenibile per patologie multifattoriali come quelle tumorali.
Il Collegio ritiene che il limite epistemologico della conoscenza scientifica non possa tradursi in un vuoto di tutela. All’obbligo datoriale ex art. 2087 cod. civ., che impone di adeguarsi costantemente a esperienza e tecnica, non può contrapporsi un sistema indennitario insensibile alle nuove acquisizioni mediche, tanto più che il rimedio indennitario costituisce un minus rispetto a quello risarcitorio.
La soluzione è nell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, modificato dalla legge n. 9 del 2011, che enuncia il fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi. Pur trattandosi di norma di autorizzazione di spesa, la Corte ne riconosce la portata sostanziale: la tipizzazione di un rischio professionale specifico legato alle particolari condizioni ambientali od operative esprime un nuovo paradigma.
Il richiamo all’art. 1081 del d.P.R. n. 90 del 2010 alle procedure del d.P.R. n. 461 non vale a riaffermare le regole generali. Prevalendo l’elemento finalistico, la Corte desume che il legislatore ha inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, ribaltando il rischio della causa ignota sul Ministero. Il militare deve provare il servizio in contesti tipizzati e l’insorgenza della neoplasia; all’Amministrazione spetta la prova di una genesi extra-lavorativa.
Ne deriva che i giudizi medico-legali basati sull’assenza di studi scientifici di copertura sono viziati per eccesso di potere. La causa è restituita alla Sezione rimettente ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm. per l’applicazione del principio di diritto.
Nota della Redazione
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