Carta docente ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 359 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione della parte di condanna relativa al capitale e agli interessi e, rilevato il persistente inadempimento dell’Amministrazione anche dopo il termine dilatorio concesso, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. La parziale esecuzione del giudicato, limitata alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, determina la cessazione della materia del contendere solo per tale capo, restando l’obbligazione principale ancora ineseguita. La nomina del commissario può essere conferita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 110/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi legali, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed era passata in giudicato.

Con nota pec la ricorrente aveva trasmesso formale richiesta di pagamento del capitale e delle spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario. Poiché l’Amministrazione non aveva integralmente adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, la condanna all’adempimento e, in via sostitutiva, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, successivamente al deposito del ricorso, l’Amministrazione aveva provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario: si è trattato di ottemperanza parziale, che lascia ineseguito il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale e degli interessi. Per tale capo il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Al fine di favorire l’adempimento spontaneo, all’udienza camerale del 4 dicembre 2024 il Tribunale aveva disposto il rinvio della decisione assegnando all’Amministrazione un termine di 90 giorni per l’esecuzione del pagamento dovuto in forza del giudicato azionato. All’odierna camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato che, alla scadenza del termine, l’Amministrazione non aveva completato l’esecuzione, residuando il mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi.

La difesa dell’Amministrazione, dal canto suo, si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il persistente inadempimento dell’obbligazione discendente dal giudicato e ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.

Quale commissario è stato nominato il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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