Spese di lite non simboliche e sindacato sui minimi tariffari in appello (Cons. Stato n. 6373 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando condanna la parte soccombente deve rapportarsi ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022. I minimi tabellari non sono più inderogabili per effetto dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; i decreti ministeriali vanno letti in senso conforme ai principi costituzionali di libertà e concorrenza. Lo scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti tabellari impone però al giudice di indicare i criteri seguiti. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro della professione, e la riduzione immotivata lede l’effettività della tutela giurisdizionale. Il carattere seriale del contenzioso non giustifica la riduzione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persista su un contegno riconosciuto illegittimo.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso riconoscendo al docente il diritto all’attribuzione della Carta elettronica, con accredito dell’importo di euro 1500,00, e aveva liquidato le spese di lite in soli 400,00 euro, motivando con il carattere seriale della controversia. La parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, deducendo che la somma riconosciuta era simbolica, inferiore ai minimi tariffari e contraria al decoro professionale.

L’appello ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in favore dei difensori antistatari, dell’importo di euro 1.189,00 oltre oneri. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, ricordando come il giudice di primo grado goda di ampia discrezionalità nel governo delle spese, potendo anche pervenire alla compensazione per giusti motivi. Quando però disponga la condanna, deve confrontarsi con i parametri generali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e con gli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività prestata, del valore dell’affare e della complessità delle questioni.

Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; con la legge n. 247/2012 il compenso è pattuito per iscritto e, in difetto, liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali aggiornati. Ne deriva che non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari: il giudice può discostarsi motivatamente dai valori tabellari.

I decreti ministeriali richiamati dall’appellante richiedono una interpretazione conforme alle previsioni primarie ispirate agli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le superiori previsioni di legge. Resta fermo l’unico limite normativo dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione.

Su questa base, la liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge. Tuttavia lo scostamento apprezzabile impone al giudice di esplicitare i criteri seguiti. Nel caso concreto il TAR si è limitato a invocare la soccombenza e la serialità del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni: la motivazione è carente e la riduzione rischia di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la compensazione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che insista su un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione della legge n. 241/1990.

L’appello è quindi accolto parzialmente e, in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

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