Condono edilizio in area parco: rileva il vincolo al tempo del diniego (Cons. Stato n. 6330 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di condono edilizio si valuta, secondo il principio tempus regit actum, alla stregua del quadro fattuale e normativo esistente al momento della sua adozione. La sopravvenuta esclusione dell’immobile dal perimetro definitivo dell’area naturale protetta, ad opera del piano di assetto approvato in epoca successiva, non condiziona il giudizio di legittimità del provvedimento di reiezione e non ne dimostra retroattivamente l’illegittimità. Nella specie, il diniego fondato sull’inclusione ratione temporis nel perimetro provvisorio del parco, disposto direttamente dalla legge regionale istitutiva, resiste alle censure, non essendo la perimetrazione provvisoria suscettibile di sindacato diretto da parte del giudice amministrativo, residuando la sola via dell’incidente di legittimità costituzionale. La sopravvenienza conserva rilievo sul piano amministrativo, costituendo elemento che l’amministrazione deve valutare nel provvedere sulle istanze di riesame.

Il Fatto

Gli appellanti, comproprietari di un immobile residenziale facente parte di un comprensorio alla periferia di Roma, hanno presentato nel 2004 due domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale Lazio n. 12 del 2004, relative a un ampliamento e a nuova superficie utile. L’area era stata inclusa nel perimetro del parco naturale regionale di Veio, istituito con legge regionale Lazio n. 29 del 1997.

Roma Capitale ha respinto entrambe le istanze con due determinazioni dirigenziali del 2012, richiamando il vincolo derivante dall’inclusione nel parco. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 18902 del 2023, compensando le spese. Nel 2025 il piano di assetto del parco è stato approvato con una perimetrazione definitiva che non comprende più il comprensorio; gli appellanti hanno quindi chiesto il rinvio dell’udienza in attesa delle determinazioni sulle istanze di riesame presentate a Roma Capitale. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio e, nel merito, l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di rinvio. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio è consentito solo in presenza di casi eccezionali, idonei a incidere sul diritto di difesa. La sopravvenuta approvazione del piano e l’esclusione del comprensorio dal perimetro definitivo non condizionano la decisione, poiché la legittimità dei dinieghi del 2012 va valutata con il principio tempus regit actum. Neppure rileva la pendenza delle istanze di riesame, essendo l’eventuale determinazione negativa autonomamente impugnabile in separato giudizio.

Sul primo motivo, la Corte osserva che l’inclusione dell’immobile nel perimetro provvisorio non è contestata nel fatto, ma solo nella legittimità. La questione è già stata definita tra le medesime parti dalla sentenza del TAR Lazio n. 691 del 2023, non impugnata, che contiene un accertamento definitivo su un presupposto comune a entrambe le controversie, precludendone la rinnovata devoluzione.

Il motivo è comunque infondato. I dinieghi non si fondano sulla proposta di piano adottata nel 2012, bensì sul vincolo derivante direttamente dalla perimetrazione provvisoria disposta dalla legge regionale n. 29 del 1997, come attestato dai preavvisi di rigetto del 2011. Tale perimetrazione non è suscettibile di sindacato diretto da parte del giudice amministrativo, residuando solo l’incidente di legittimità costituzionale, non sollecitato.

La perimetrazione di un’area naturale protetta e la zonizzazione del piano costituiscono espressione di discrezionalità tecnica ampia, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Gli elementi addotti — la collocazione marginale del lotto, la classificazione in zona D3, la vicinanza al fosso — non integrano tali vizi. Non giova il richiamo alla classificazione come zona B, poiché l’esclusione dell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 opera per le sole ipotesi delle lettere a), b), c), d), e), g), h), l) e m), non anche per la lettera f), relativa ai parchi.

Il terzo motivo è infondato. Le opere comportano nuova superficie e nuovo volume. L’art. 32, comma 26, d.l. n. 269 del 2003 ammette a sanatoria, in area vincolata, solo le tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; l’art. 3, comma 1, lettera b), legge regionale Lazio n. 12 del 2004 esclude in ogni caso le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli a tutela dei parchi, anche se anteriori all’apposizione del vincolo. La giurisprudenza prevalente richiamata conferma che l’abuso con nuove superfici e volumetria in area vincolata non è sanabile, anche in presenza di inedificabilità relativa. Resta impregiudicata la valutazione di Roma Capitale sulle istanze di riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *