VIA di impianto agrivoltaico: sindacato limitato e irrilevanza del dissenso costruttivo (TAR Sardegna n. 849 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, la motivazione del provvedimento finale può essere validamente espressa per relationem, mediante il richiamo ai pareri negativi degli organi consultivi, senza che sia richiesto un autonomo onere argomentativo. Il principio del dissenso costruttivo, proprio della conferenza di servizi, non trova applicazione alla VIA, che è finalizzata esclusivamente a verificare la sussistenza di impatti ambientali significativi e non a comporre interessi eterogenei. La completezza originaria della documentazione costituisce presupposto di ammissibilità dell’istanza, con conseguente limite al soccorso istruttorio. Le valutazioni tecniche e discrezionali dell’Amministrazione in materia ambientale sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Il Fatto
Una società ha presentato al Ministero dell’Ambiente un’istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 64,561 MW, insistente su un’area di circa 111 ettari in zona agricola, prossima a corsi d’acqua e a numerosi beni archeologici tutelati. A conclusione del procedimento, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la Soprintendenza Speciale per il PNRR hanno espresso pareri negativi, recepiti dal decreto ministeriale di diniego della compatibilità ambientale. La società ha impugnato gli atti, deducendo vizi di motivazione, violazione del contraddittorio e erronea valutazione dei profili ambientali e paesaggistici.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo all’autonomia motivazionale del decreto finale, richiamando l’orientamento che ammette la motivazione per relationem quando l’Amministrazione procedente condivida le valutazioni istruttorie espresse dagli organi consultivi. L’onere motivazionale rafforzato sussiste solo nell’ipotesi inversa, in cui l’Amministrazione intenda discostarsi da un esito negativo dell’istruttoria. Con riferimento al dedotto obbligo di dissenso costruttivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità di tale istituto al procedimento di VIA, ricordando che la valutazione di impatto ambientale è un subprocedimento autonomo in cui viene in rilievo il solo interesse ambientale, mentre la ponderazione con gli altri interessi pubblici è rimessa alla successiva fase dell’autorizzazione unica.
Quanto ai profili concernenti il contraddittorio e il soccorso istruttorio, il Collegio ha evidenziato che, nel procedimento di VIA, la completezza originaria della documentazione è presupposto di ammissibilità dell’istanza. Il meccanismo integrativo non può supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale, prevalendo i principi di autoresponsabilità ed efficienza. Il TAR ha inoltre accertato che la società aveva comunque avuto la possibilità di produrre integrazioni documentali nel corso dell’istruttoria.
Nel merito delle valutazioni tecniche, la sentenza ribadisce il consolidato limite del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di VIA, caratterizzati da un’intensa discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria inadeguata. Il Collegio ha ritenuto le censure della ricorrente, pur articolate, non idonee a superare tale limite, avendo le amministrazioni procedenti basato i propri pareri su un’istruttoria approfondita che ha considerato l’incidenza sui beni archeologici, sulle aree Natura 2000, sulla biodiversità e sulla vocazione agricola del territorio. In definitiva, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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