Il GSE non può chiedere documenti non previsti per l’incentivo (Cons. Stato n. 6187 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del G.S.E. di svolgere approfondimenti istruttori e di chiedere integrazioni documentali in materia di certificati bianchi non legittima il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta. I controlli previsti dall’art. 14 della delibera EEN 9/11 sono a campione, equitativi e in contraddittorio, e devono riguardare la singola richiesta di verifica e certificazione, non l’intera attività di un operatore economico. L’attività di verifica non può tramutarsi in un controllo generico e generalizzato, e la richiesta di documentazione priva di riscontro normativo contrasta con i principi di collaborazione e buona fede.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle fonti rinnovabili ha presentato al Gestore dei servizi energetici, tra il 2016 e il 2017, una serie di richieste di verifica e certificazione. Il Gestore le ha accolte con espressa riserva di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle iniziative.
Nel febbraio 2018 il Gestore ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio dell’accoglimento di cinquantuno richieste, chiedendo un’integrazione documentale. La società ha chiesto una proroga di sessanta giorni e ne ha ottenuta una di trenta, con contestuale sospensione dell’autorizzazione all’emissione dei titoli di efficienza energetica. Il Gestore ha poi annullato d’ufficio le richieste, disposto il recupero dei titoli erogati e chiesto la restituzione degli incentivi. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha in parte dichiarato inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello muovendo dalla seconda censura, in applicazione del principio della ragione più liquida. La società contesta che la normativa di riferimento ponga in capo agli operatori un onere tassativo di conservazione o produzione di documenti specifici.
La Sezione richiama il proprio più recente orientamento, espresso in numerose decisioni del 2026 e del 2025, secondo cui è illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta.
Non è in discussione il potere del G.S.E. di svolgere approfondimenti istruttori e di chiedere integrazioni utili all’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi pubblici. Tale potere è corollario del dovere di controllo e verifica. Il punto è il limite entro cui quel potere può esercitarsi.
L’art. 14 della delibera EEN 9/11 prevede che le verifiche si svolgano attraverso controlli a campione, definiti come attività di verifica puntuale su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati. Da tale quadro discende che i controlli devono svolgersi secondo i principi di imparzialità, economicità e trasparenza, con equità e in contraddittorio, e devono riguardare la singola richiesta, non l’intera attività dell’istante.
In materia di progetti standardizzati, l’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11 impone all’istante di conservare soltanto la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione. L’art. 14, comma 2, nel prevedere un generale obbligo di conservazione, non legittima la richiesta di documenti non previsti dalle norme. Nel caso in esame risulta pertanto illegittima la decadenza comminata sulla base della mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era prevista all’epoca della presentazione dei progetti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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