Appello notificato oltre il termine breve: irricevibilità e inutile giudizio sul merito (Cons. Stato n. 9335 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza di primo grado da parte della parte interessata fa decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art. 94 cod. proc. amm. La notifica dell’atto di impugnazione oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza stessa determina l’irricevibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio. A nulla rileva che la procura alle liti sia stata conferita in data anteriore alla notifica dell’appello ma successiva alla scadenza del termine breve: il difetto originario di legittimazione processuale dell’appellante non è sanato dal conferimento tardivo. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a esaminare i motivi di merito quando l’atto introduttivo sia stato proposto tardivamente, poiché l’irricevibilità preclude l’esame della fondatezza delle censure.
Il Fatto
La vicenda ha per oggetto un piano di lottizzazione convenzionato relativo a terreni ricadenti in zona C/3 del P.R.G. del Comune di Cervaro. Il piano era stato adottato con delibera consiliare e poi approvato in via definitiva. Con successiva nota il Comune comunicava che non si sarebbe proceduto alla stipula della convenzione e richiedeva agli interessati ulteriori adempimenti, tra cui verifiche in materia di VAS.
I proprietari ricorrevano al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che con sentenza accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la nota e condannando il Comune a dare seguito alla stipula della convenzione, salvo annullamento in autotutela. Il Comune proponeva appello, articolato in tre motivi. Gli appellati eccepivano in via preliminare l’irricevibilità del gravame per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via prioritaria l’eccezione preliminare, ritenendola fondata. Dalla documentazione emerge che la sentenza di primo grado era stata notificata dagli appellati in data 3 gennaio 2025, presso l’indirizzo PEC del difensore del Comune, coincidente con quello dichiarato dal medesimo difensore in sede di appello. La notifica della sentenza aveva quindi attivato il termine breve per l’impugnazione.
Su questa base, il Collegio rileva che l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 marzo 2025, mentre è stato notificato soltanto il 7 marzo 2025. Il superamento del termine è considerato dirimente: l’atto introduttivo risulta tardivo e, per l’effetto, irricevibile.
La Corte aggiunge un’ulteriore considerazione di ordine processuale: anche la procura alle liti risulta conferita fuori termine, essendo datata 6 marzo 2025, cioè dopo la scadenza del termine per appellare. Ne consegue che la legittimazione del difensore dell’appellante non risulta validamente costituita già al momento in cui il gravame avrebbe dovuto essere proposto.
Il Collegio sottolinea inoltre che la PEC dichiarata dall’appellante corrisponde esattamente all’indirizzo presso il quale la sentenza era stata notificata il 3 gennaio 2025: l’argomento vale a escludere qualsiasi contestazione circa la conoscenza legale della notifica da parte dell’appellante.
Alla declaratoria di irricevibilità consegue l’assorbimento integrale dei tre motivi di gravame: la questione di merito relativa all’efficacia del piano di lottizzazione, al rapporto tra convenzione e approvazione del piano, nonché alla competenza a decidere sulla verifica di assoggettabilità a VAS, resta estranea al decisum. Il Consiglio di Stato dichiara pertanto l’appello irricevibile e, in considerazione dell’iter processuale e del contegno delle parti, dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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