Cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato n. 6194 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio determina la risoluzione automatica del rapporto di servizio permanente del militare, con decorrenza dalla data di maturazione del termine. Il provvedimento di cessazione e collocamento in congedo costituisce atto vincolato, che l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare senza disporre ulteriori accertamenti medico-legali. La facoltà di opzione per il transito nei ruoli civili, ai sensi dell’art. 930 c.o.m., presuppone un giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e non è invocabile nel diverso caso di superamento del termine massimo di aspettativa.

Il Fatto

Un Sottocapo di 1^ Classe Scelto della Marina Militare impugnava davanti al TAR Puglia il decreto con cui il Ministero della difesa ne aveva disposto la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, per non aver riacquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Il ricorso veniva respinto con la sentenza di primo grado.

Il militare proponeva appello, sostenendo di non essere stato convocato davanti alla Commissione Medica Ospedaliera in prossimità della scadenza del termine, con conseguente perdita della possibilità di presentare domanda di transito nel personale civile del Ministero. La Sezione respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 2279 del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda sanitaria. Il limite massimo di aspettativa, pari a 730 giorni, scadeva il 22 settembre 2020. L’8 luglio 2020 il militare era stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per 180 giorni, con diagnosi di accertato uso di sostanze psicoattive e avvio di un percorso terapeutico. Il 7 agosto 2020 la Commissione Medica Centrale di Roma confermava tale valutazione senza disporre ulteriori accertamenti.

Da qui il primo argomento: contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, l’ultimo giudizio di inidoneità temporanea non proveniva da un semplice ambulatorio, bensì dalla Commissione Medica di Roma, organo collegiale che aveva esaminato l’insieme degli elementi clinici, anamnestici e documentali. L’accertamento si collocava peraltro in sostanziale prossimità alla scadenza del termine, distante meno di due mesi.

Il Collegio osserva che la situazione accertata era di per sé non risolvibile prima della conclusione del percorso di recupero: ciò escludeva la necessità di ulteriori accertamenti diagnostici a breve distanza. Richiamando la Sez. IV n. 354 del 2011, la decisione ribadisce che il piano di recupero ha natura di esperimento pregiudiziale rispetto alla possibilità di utilizzazione del militare in altri compiti, poiché l’inidoneità preclude la posizione funzionale complessivamente considerata e non solo singole mansioni.

Inoltre, il giudizio espresso il 15 dicembre 2020 dalla Commissione Medico Ospedaliera di Taranto, che riconosceva la non idoneità alla categoria della riserva, è rimasto incontestato e conferma che il militare non aveva recuperato i requisiti fisici e sensoriali. Infine, la Corte rileva che l’appellante non ha mosso alcuna critica alla parte della sentenza che negava l’esercizio della facoltà di opzione per il transito nei ruoli civili in caso di superamento del termine massimo di aspettativa. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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