Notifica PEC perfezionata e deposito tardivo del ricorso amministrativo (C.G.A.R.S. n. 93 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, che ne costituisce piena prova fino a querela di falso. Da quel momento decorre il termine perentorio di deposito del ricorso, anche quando il destinatario sia il controinteressato e indipendentemente da ogni successiva valutazione di nullità o inefficacia del procedimento notificatorio. Il ricorso depositato oltre il termine è irricevibile. La rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell’art. 44 c.p.a. presuppone che il procedimento notificatorio non si sia perfezionato, e non può sanare il tardivo deposito. La questione della tardività del deposito è rilevabile d’ufficio, sicché non assume rilievo la rinuncia dell’eccezione da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Alcuni candidati di una procedura concorsuale indetta da un Comune per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza impugnavano il diniego di accesso agli atti della procedura. Il Comune si opponeva, eccependo tra l’altro l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito e l’inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, disponeva la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44 c.p.a. e, nel merito, accoglieva il ricorso ordinando l’ostensione dei documenti. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune, deducendo la tardività del deposito rispetto al termine dimidiato.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce in via preliminare il procedimento notificatorio. Il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo PEC al controinteressato e la notifica si era materialmente perfezionata, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata agli atti. Il termine per il deposito scadeva il ventiduesimo giorno successivo, sicché il deposito intervenuto il giorno seguente era pacificamente tardivo.

Il Collegio osserva che, poiché il sistema di gestione delle ricevute PEC aveva dichiarato sul piano formale l’avvenuta consegna dell’atto, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nel termine di legge, con riserva di valutare ogni eventuale profilo di nullità solo successivamente, nel corso della trattazione. In presenza del tempestivo deposito, ben avrebbe potuto astrattamente rilevarsi un’ipotesi di rinnovazione del procedimento notificatorio, qui rivelatasi ultronea.

La formula dell’art. 45, comma 1, c.p.a. àncora il termine al momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Tuttavia, l’intervenuta attestazione di avvenuta consegna imponeva, in ragione di esigenze di certezza del diritto e del principio di autoresponsabilità della parte, il correlato tempestivo deposito. Se la consegna è avvenuta, al di là della sua ritualità, il materiale perfezionamento onera la parte del deposito nel termine perentorio.

Diverso sarebbe stato il caso di anomalia o mancata consegna, ovvero di notifica ritenuta talmente viziata da non volerla utilizzare, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 6 del 2022: in tali ipotesi la parte avrebbe potuto procedere a una nuova notifica e al deposito entro il termine da essa decorrente.

Nessun rilievo assume, infine, il ritiro dell’eccezione di irricevibilità dichiarato in primo grado, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. L’appello è pertanto accolto e il ricorso originario è dichiarato irricevibile per tardivo deposito rispetto al termine dimidiato di cui all’art. 87, comma 2, lett. c) e comma 3, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *