Diniego di sanatoria edilizia per stabilimento balneare: obbligo di motivazione rafforzata (C.G.A.R.S. n. 97 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia di una struttura destinata a stabilimento balneare, il diniego non può fondarsi sul mero richiamo del vincolo di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78 del 1976. Quando si tratti di opera destinata almeno in parte alla diretta fruizione del mare, per la quale siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzatori successivi all’imposizione del vincolo, l’amministrazione deve indicare le specifiche ragioni che rendono non accoglibile l’istanza, dettagliando ciascuna difformità rilevata ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. L’obbligo di chiarezza motivazionale è rafforzato per le opere che il Comune abbia ritenuto sanabili nel preavviso di rigetto. Il mero decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
Il Fatto
Le appellanti sono eredi del titolare di una struttura balneare realizzata in forza di concessione edilizia del 1999, con nulla osta paesaggistico, agibilità e autorizzazioni sanitarie. A seguito di sopralluogo, il personale comunale ha rilevato opere difformi rispetto al titolo e alle prescrizioni della Soprintendenza e della Commissione edilizia. Il richiedente ha quindi domandato l’autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ma il Comune ha notificato un preavviso di diniego e, in seguito, ha adottato il provvedimento negativo.
Il ricorso di primo grado è stato respinto dal TAR Sicilia con sentenza del 22 maggio 2023. Gli eredi hanno proposto appello, censurando la violazione degli artt. 32, 33, 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il diniego si fondava sulla non conformità delle opere allo strumento urbanistico, perché realizzate entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia dopo l’apposizione del vincolo. Il Collegio ritiene parzialmente fondata la censura sulla motivazione, che risulta viziata per la sua perplessità.
L’amministrazione si è limitata a constatare la difformità delle opere rispetto ai provvedimenti del 1999 e la loro collocazione nella fascia vincolata, senza chiarire se le difformità siano sanabili o riconducibili a legittimità. Soprattutto, ha pretermesso di considerare che si tratta di una struttura adibita, almeno in parte, a stabilimento balneare, per il quale erano già stati rilasciati i provvedimenti autorizzatori successivi all’imposizione del vincolo.
Non è quindi sufficiente il mero richiamo del vincolo dei 150 metri. Occorre indicare le specifiche ragioni che rendono non accoglibile l’istanza, con puntuale esposizione delle cause impeditive, intellegibili per il privato istante, dettagliando come debba essere considerata ciascuna difformità rilevata. L’obbligo di chiarezza assume ancor più rilievo per le opere che il Comune, nella comunicazione dei motivi ostativi, aveva reputato sanabili.
Le censure sulla mancata valutazione delle osservazioni in risposta al preavviso di rigetto e sull’affidamento sono invece respinte. Le osservazioni si risolvevano nella disponibilità a demolire, nella comunicazione dei nulla osta richiesti e nella richiesta di dilazione, non postulando alcuna valutazione comunale. Quanto al decorso del tempo, si richiama il consolidato orientamento secondo cui esso non cristallizza una situazione di fatto illegittima né impone un onere motivazionale supplementare (Adunanza Plenaria n. 9 del 2017): l’ordinamento tutela l’affidamento solo quando sia incolpevole.
L’appello è quindi accolto in parte, nei soli limiti della censura di difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato. Il Comune dovrà adottare, in sede di riesame, una determinazione adeguatamente motivata sulla sussistenza dei presupposti per la sanatoria. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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