Inammissibile l’appello firmato da avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (C.G.A.R.S. n. 96 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso una sentenza del T.A.R. sottoscritto da un difensore non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile per difetto di ius postulandi. Il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è obbligatorio per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana opera come organo di ultimo grado. Il difetto di abilitazione invalida la procura ad litem e impedisce di riferire il rapporto processuale alla parte sostanziale, che si instaura in capo al falsus procurator. Questi è privo di legittimazione ad appellare in proprio la sentenza resa tra altri, con conseguente inammissibilità del gravame. Le spese del giudizio sono poste a carico del difensore in proprio, perché l’attività processuale si è svolta a suo esclusivo carico.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva respinto il ricorso proposto da alcuni privati per l’annullamento di un provvedimento del Comune di Carlentini. I soccombenti hanno proposto appello davanti al C.G.A.R.S., chiedendo la riforma integrale della sentenza. Il Comune si è costituito, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame per inesistenza della procura e difetto di ius postulandi del difensore designato. In corso di causa i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio di appello, chiedendo la declaratoria di estinzione e la restituzione di somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il Collegio ha disposto un incombente istruttorio per verificare l’effettiva iscrizione del difensore all’albo speciale. Sia il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa sia il Consiglio Nazionale Forense hanno attestato che l’avvocato non risultava iscritto al relativo albo alla data di notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 100 c.p.a., che riserva gli appelli contro le sentenze del TAR Sicilia alla competenza del C.G.A.R.S., organo di giustizia amministrativa di ultimo grado in attuazione dell’art. 23 dello Statuto regionale. Richiama poi l’art. 22, comma 2, c.p.a., secondo cui per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Su questa base, la Sezione osserva che il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato è inammissibile per difetto di valida instaurazione del rapporto processuale. L’atto difensivo è nullo perché prodotto da un soggetto sfornito di ius postulandi. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 4530 del 2017; sez. VI, n. 5104 del 2014) e quella di legittimità (Cass. civ. n. 8886 del 2025; n. 8774 del 2022), che sancisce l’inammissibilità del ricorso non sottoscritto da avvocato iscritto all’albo speciale.
Nel caso concreto, il difetto di abilitazione accertato dagli organismi forensi invalida la procura ad litem. Ne deriva l’impossibilità di riferire il rapporto processuale alla parte sostanziale e l’instaurazione dello stesso in capo al falsus procurator. Questi, privo di titolarità della res in iudicium deducta, non ha legittimazione ad appellare in proprio la sentenza resa tra altri. L’appello è pertanto inammissibile.
Quanto alle spese, il Collegio aderisce all’indirizzo della Cass. civ. n. 17317 del 2020: quando la soccombenza dipende da ragioni estranee al merito e addebitabili al difensore, le spese del giudizio sono poste a suo carico. Il rapporto processuale si instaura in capo al difensore in proprio, con il duplice corollario che per la parte sostanziale la sentenza di primo grado passa in giudicato e che il difensore è sfornito di legittimazione all’impugnazione.
Il Collegio rileva infine possibili profili di responsabilità penale perseguibili d’ufficio e dispone la trasmissione della sentenza, in copia non oscurata, alla Procura della Repubblica e agli organismi forensi per le determinazioni di competenza, ordinando l’oscuramento dei dati identificativi del difensore.
Nota della Redazione
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