Ristrutturazione edilizia e rudere illegittimo diniego sanatoria difetto istruttoria (C.G.A.R.S. n. 89 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia che si fonda sull’impossibilità di accertare la volumetria dell’immobile preesistente è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione ha già riconosciuto la preesistenza del fabbricato e dispone di elementi catastali e cartografici idonei a ricostruirne la consistenza originaria. L’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente al momento del diniego, qualifica come ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, ammettendo una soluzione di continuità tra il crollo e la ricostruzione. È infondata la domanda di sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ove non sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di ridurre in pristino le parti difformi senza pregiudizio della stabilità dell’intero edificio.

Il Fatto

La società originaria ricorrente aveva presentato al Comune una richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione alla ristrutturazione di un immobile rurale con una elevazione fuori terra. Il Comune aveva respinto l’istanza con un provvedimento che disponeva contestualmente la demolizione delle opere.

Il diniego muoveva dall’asserita impossibilità di determinare l’altezza e la volumetria del manufatto originario, nonché dal mancato rispetto delle distanze a seguito della delocalizzazione della sagoma. Il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che della preesistenza residuassero solo scarne tracce e che la ricostruzione in area diversa dovesse rispettare i parametri propri delle nuove costruzioni. La parte privata ha proposto appello, riproponendo anche la domanda risarcitoria non esaminata in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha anzitutto dichiarato tardiva la memoria depositata dall’appellante, perché inviata dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile, in violazione degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a) del d.l. n. 69 del 2013. La norma ricomprende nella ristrutturazione edilizia gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, ammettendo una soluzione di continuità tra il crollo e la ricostruzione (richiamata Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 2023).

La Corte ha rilevato che il Comune, con propria nota, aveva riconosciuto l’esistenza dell’immobile in data anteriore al 1967. La presenza di elementi catastali e cartografici idonei a ricostruire la volumetria del rudere non elideva la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, trattandosi di fattispecie definita direttamente dalla legge, ma imponeva una istruttoria più accurata. Il diniego è stato quindi annullato per difetto di istruttoria nell’individuazione dei presupposti del rigetto.

Infondato è stato invece ritenuto il secondo motivo. La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non è l’esito ordinario del procedimento, potendo essere valutata solo nella fase esecutiva, su istanza dell’interessato, in presenza di oggettiva impossibilità di ridurre in pristino le parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’edificio (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 9447 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 6658 del 2018; Cons. giust. amm. sic. n. 512 del 2017).

La domanda risarcitoria è stata disattesa per genericità e mancato assolvimento dell’onere probatorio. L’appello è stato accolto in parte, con annullamento del diniego e salvezza degli ulteriori provvedimenti del Comune; le spese del doppio grado sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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