Qualificazione del credito privilegiato dell’OSL e giurisdizione del giudice ordinario (C.G.A.R.S. n. 84 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un credito di natura retributiva come privilegiato o meno, ai fini dell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, non comporta esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell’organo straordinario di liquidazione. L’OSL deve limitarsi ad accertare se sussistano i presupposti di legge, in base alla natura del credito, per riconoscere o negare il privilegio. Il criterio di riparto della giurisdizione non si fonda sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale, cioè sulla situazione giuridica soggettiva concretamente dedotta. Ove venga in rilievo un diritto soggettivo di credito, la controversia fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario.
Il Fatto
Una dipendente comunale, inquadrata con il profilo di procuratore legale, aveva presentato istanza di ammissione alla massa passiva dei propri crediti nei confronti dell’ente locale, dichiarato in dissesto nel 2021. L’organo straordinario di liquidazione ha formulato una proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 e, con successivo provvedimento, ha respinto le osservazioni della dipendente, negando che i suoi crediti fossero assistiti da privilegio.
La lavoratrice ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ritenendo che la qualificazione del credito come privilegiato non costituisca esercizio di potere amministrativo. La dipendente ha proposto appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
L’appellante ha sostenuto che il thema decidendum non riguardasse l’accertamento del credito, già cristallizzato in un giudicato civile, né la sua ammissione alla massa passiva, ma la legittimità dell’esercizio del potere attribuito ex lege all’OSL di qualificare il credito ai fini dell’applicazione del regime derogatorio. Secondo questa prospettazione, l’OSL avrebbe esercitato un potere autoritativo riducendo il credito vantato.
Il Collegio respinge la tesi. La sentenza della Sezione n. 496 del 2025, richiamata dall’appellante, non è pertinente: in quel caso si verteva in un contenzioso tra Comune e OSL relativo alla formazione della massa passiva, e in tale ambito era stata riconosciuta natura provvedimentale e autoritativa all’atto di accertamento, delimitazione e liquidazione della massa passiva. Nel caso in esame, invece, il contenzioso riguarda il credito di una dipendente e concerne unicamente la sua qualificazione ai fini del regime derogatorio.
La Corte afferma che la ricorrente non fa valere un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo di credito di natura retributiva, per prestazioni lavorative rese in favore del Comune. Non opera alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La qualificazione di un credito come privilegiato o meno non comporta esercizio di potere autoritativo: l’OSL deve meramente accertare se sussistano i presupposti di legge, in base alla natura del credito, per riconoscere o negare il privilegio. Il criterio di riparto si basa sul petitum sostanziale, cioè sulla situazione giuridica concretamente fatta valere, che nella specie è un diritto soggettivo di credito. La controversia fuoriesce quindi dalla giurisdizione amministrativa e rientra in quella del giudice ordinario.
L’appello è respinto. Le spese di lite del giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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