Strada privata interna al fondo non è apertura di strada vietata (C.G.A.R.S. n. 62 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di un piano paesaggistico che vieta di realizzare nuove costruzioni e di aprire strade e piste nelle zone a livello di tutela non integra un atto immediatamente lesivo, ma assume rilievo ai soli fini dell’impugnazione differita congiunta al provvedimento applicativo che ne attualizza la lesione. Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere presuppone una lesione personale, concreta e attuale dell’interesse sostanziale dedotto, idonea a produrre un vantaggio effettivo: esso sussiste solo quando l’amministrazione nega il nulla osta applicando la disposizione generale. Il divieto va interpretato in senso restrittivo, non avendo riguardo a comma 3 — rectius, esso non può intendersi ostativo alla realizzazione di mere strade private interne al fondo, non aperte al pubblico, paesaggisticamente non impattanti, secondo il principio del minimo mezzo e il canone di proporzionalità.
Il Fatto
L’appellante è proprietaria di un fabbricato residenziale realizzato in forza dei titoli abilitativi vigenti, circondato da fondi di terzi e privo di accesso diretto sulla strada pubblica. Con istanza del 12 ottobre 2022 chiedeva alla Soprintendenza il rilascio del nulla osta paesaggistico per realizzare, nel proprio fondo, un passaggio carrabile verso la strada pubblica e un’annessa area di parcheggio, senza scavi né movimenti di terra.
La Soprintendenza comunicava i motivi ostativi e, con provvedimento del 6 marzo 2023, negava il nulla osta. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 1633/2024, dichiarava in parte irricevibile il ricorso e lo rigettava nel resto, condannando l’appellante alle spese. L’appello censurava le conclusioni del primo giudice, tanto sull’ammissibilità quanto sul merito. Il C.G.A.R.S. ha ritenuto fondato l’appello.
La Motivazione della Corte
Il giudice appella prima smentisce la pronuncia di irricevibilità. La art. 41 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, nel vietare l’apertura di strade e piste, non può dirsi ancora lesiva, perché a quel punto il fondo non era più accessibile e la disposizione, sola, non configura una lesione concreta e attuale.
Ricordando che l’interesse a ricorrere deve essere personale, diretto, attuale e concreto, la Corte distingue tra regolamenti a contenuto programmatico e regolamenti a contenuto prescrittivo. Solo i secondi rendono immediatamente impugnabile l’atto, poiché producono effetto lesivo diretto nella sfera del destinatario. Nel caso in esame la lesione si è manifestata soltanto con il provvedimento di diniego, per effetto dell’interpretazione seguita dalla Soprintendenza: il ricorso di primo grado, pertanto, non era irricevibile.
Passando al secondo motivo, la Corte rileva che la disposizione non vieta ogni strada, ma solo quelle aperte al pubblico. L’opera proposta non ricade nei divieti, perché non aumenta il carico urbanistico (l’abitazione esiste già), non favorisce il traffico veicolare pubblico e non altera il paesaggio, non essendo previste trivellazioni o movimentazioni del terreno.
Il terzo e il quarto motivo sono accolti per le medesime ragioni. Dalla verificazione risulta che l’accesso è attualmente impossibile e che il progetto dell’appellante è la soluzione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa e la meno invasiva dal punto di vista paesaggistico. Precludere l’accesso al fondo realizzerebbe una espropriazione sostanziale, in contrasto con il principio del minimo mezzo e con il canone di proporzionalità.
La Soprintendenza dovrà riesaminare l’istanza senza riproporre le medesime ragioni già censurate, valutando separatamente la compatibilità del parcheggio, il cui diniego non era sostenuto da autonoma motivazione. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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