Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del vicino contro l’abuso edilizio confinante (TAR Campania n. 1744 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo confinante con l’immobile interessato da abusi edilizi è titolare di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività e di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione. La vicinitas costituisce elemento fisico-spaziale di collegamento con l’area, ma non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse al ricorso: occorre la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante dall’illecito non represso, valutando se gli effetti di riduzione in pristino siano concretamente utili e non meramente emulativi. Sussiste pertanto l’obbligo del Comune di definire con provvedimento espresso l’istanza di repressione degli abusi sul terreno confinante e di pronunciarsi sulle eventuali pratiche di condono pendenti. Il silenzio serbato su tale istanza integra inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso, con declaratoria dell’obbligo di provvedere e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato residenziale su due livelli con antistanti aree giardinate, situato in Positano. Al confine, sui due lati, si trovano immobili nella disponibilità della controinteressata, il cui stato legittimo promana da una licenza edilizia risalente al 1968.
Con invito-diffida il ricorrente ha sollecitato il Comune ad accertare la illegittimità e non conformità urbanistico-edilizia delle opere eseguite dai confinanti, ad adottare i conseguenti provvedimenti repressivi ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/01 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/04, nonché a definire con provvedimento espresso la domanda di condono pendente. L’Ente è rimasto silente e il ricorrente ha agito per la declaratoria del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina del commissario ad acta. Il Comune non si è costituito; ha resistito la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto dell’azione contro il silenzio: perché possa pronunziarsi condanna, occorre che al momento della decisione perduri l’inerzia dell’Amministrazione e non sia venuto meno l’interesse ad agire. Un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile, se anteriore, o improcedibile, se sopravvenuto. Permane invece l’inerzia colpevole quando l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvio sine die, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8349 del 2019.
Il punto centrale riguarda la posizione del proprietario limitrofo. Il criterio della vicinitas non basta da solo a dimostrare la condizione dell’azione: è necessario valutare caso per caso se l’eventuale annullamento del titolo abilitativo possa comportare effetti di riduzione in pristino concretamente utili per il ricorrente e non meramente emulativi, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 e delle successive pronunce conformi del Consiglio di Stato del 2023 e del 2024.
Da tali premesse il Collegio trae la regola operativa: sussiste l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione degli abusi realizzati sul terreno confinante, ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria o condono pendente, formulata dal proprietario del fondo limitrofo. Questi gode di una legittimazione differenziata, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti dell’illecito non represso nell’area vicina alla sua proprietà, di cui deve dare dimostrazione, ed è quindi titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza, con facoltà di proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., come ritenuto dal TAR Napoli, sez. VI, n. 2473 del 2026.
Nel caso concreto il ricorrente ha dedotto pregiudizi specifici: la copertura delle opere confinanti risulta appoggiata e ancorata alla muratura del suo terrazzamento senza autorizzazione; lo sbancamento dell’area verde, con rimozione del terreno e distruzione della roccia affiorante, sarebbe idoneo a compromettere la tenuta statica dell’alta muratura. Tali deduzioni, non contestate dall’Amministrazione rimasta inerte, integrano la dimostrazione richiesta.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Comune di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il segretario comunale, con ulteriore termine di novanta giorni dall’insediamento e compenso fissato in euro 1.000, oltre spese vive, a carico dell’Ente. Il Comune è condannato alle spese processuali in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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