Offerta in gara service fornitura prezzo unitario consumabili e calibratori (C.G.A.R.S. n. 21 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura aperta per la fornitura in service full risk di apparecchiature e materiale di consumo, la legge di gara che imponga di indicare nell’offerta economica dettagliata i prezzi unitari dei reagenti e la incidenza del costo di ammortamento non esige lo scorporo, all’interno di ogni cartuccia, della quota riferibile ai calibratori rispetto agli altri componenti. L’offerta che rechi un prezzo unico per la cartuccia comprensivo di tutti i suoi elementi, senza separata quotazione dei calibratori, non è indeterminata né rimodula le condizioni economiche della gara. La valutazione del rischio di maggiori spese future non può fondarsi su un listino esterno all’offerta, quando la riduzione del prezzo complessivo e la separazione tecnica dei consumabili siano documentate e confermate dalla stazione appaltante.
Il Fatto
Una società partecipa a una procedura aperta indetta da una azienda ospedaliera universitaria per la fornitura in service, di durata quinquennale, di emogasanalizzatori e relativo materiale di consumo, assistenza tecnica inclusa. All’esito della gara la fornitura è aggiudicata a un’altra concorrente, fornitore uscente, con una forbice contenuta sul piano qualitativo e ampia sul piano dei prezzi complessivi offerti.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, deducendo difformità nella formulazione dei corrispettivi: l’aggiudicataria avrebbe imputato all’amministrazione i costi di calibratori e soluzioni di lavaggio che, secondo la legge di gara, dovevano essere offerti in sconto merce. Il TAR respinge il ricorso e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. La società propone appello; l’aggiudicataria resiste e propone appello incidentale sui motivi dichiarati improcedibili in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Il punto di partenza è tecnico: l’appellante non considera che le cartucce consumabili differiscono in funzione dell’apparecchiatura sulla quale devono essere utilizzate. Le macchine offerte dalle due concorrenti presentano specifiche diverse proprio in ordine ai materiali consumabili, circostanza già chiarita dall’amministrazione in primo grado.
Sul primo motivo, dall’esame dell’offerta economica risulta che l’aggiudicataria ha offerto gratuitamente due dei quattro tipi di cartucce necessarie al funzionamento della propria apparecchiatura e a pagamento le cartucce reagenti, per un prezzo complessivo inferiore a quello dell’appellante. La censura non trova corrispondenza nella legge di gara, che prescrive solo l’indicazione del prezzo complessivo con il ribasso percentuale, della stima dei costi della sicurezza e di un’offerta dettagliata con i prezzi unitari dei reagenti, specificando l’incidenza dell’ammortamento delle apparecchiature. Null’altro è richiesto quanto allo scorporo dei singoli componenti.
Sul secondo motivo, le condizioni di fornitura nulla dispongono sulla gratuità dei consumabili contestati: la gratuità è riferita soltanto ai consumabili che si esauriscano per documentato malfunzionamento degli apparecchi o per attività di manutenzione programmata o straordinaria. La tesi dell’appellante sulla necessaria gratuità dei calibratori e dei liquidi di lavaggio resta quindi priva di base documentale.
Prive di riscontro sono anche le doglianze sull’incremento indeterminato della spesa. L’apparecchiatura offerta dall’appellante funziona con due sole cartucce, ciascuna contenente elementi con funzioni diverse, mentre quella dell’aggiudicataria ne impiega quattro, separate per funzione, consentendo di utilizzare ogni cartuccia fino al completo esaurimento e riducendo gli sprechi. La commissione di gara ha valutato il ribasso del 14,89949%, con un risparmio di 174.324,00 € sul prezzo a base di gara; l’aggiudicataria ha inoltre indicato al 10% l’incidenza dell’ammortamento, con decurtazione di pari misura sui consumabili eccedenti le stime. La proporzione tra le offerte, in caso di superamento dei quantitativi stimati, muta così a favore dell’aggiudicataria.
Ne discende il rigetto dell’appello principale e l’improcedibilità dell’appello incidentale, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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