Poteri extra ordinem Commissione straordinaria e revoca appalti dopo scioglimento per mafia (C.G.A.R.S. n. 23 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza dei presupposti di cui agli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 267/2000, la Commissione straordinaria esercita poteri extra ordinem che prescindono dagli ordinari strumenti di autotutela decisoria disciplinati dagli artt. 21-quinquies, 21-sexies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’art. 145, comma 4, TUEL abilita la Commissione a revocare d’autorità le deliberazioni già adottate in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, per ripristinare la legalità nel settore degli appalti. Non è necessario che le singole procedure di affidamento ritenute irregolari siano specificate negli atti presupposti allo scioglimento, né che le condotte siano oggetto di indagini o procedimenti penali. È sufficiente che il provvedimento di scioglimento o gli atti presupposti individuino i servizi pubblici locali la cui gestione risulti interessata da fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso.

Il Fatto

Il Comune di Randazzo aveva avviato una procedura di project financing per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di nuove sepolture nel cimitero comunale. La ricorrente, in costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, aveva presentato la proposta nel 2016; la procedura era stata dichiarata di pubblico interesse e nel 2023 erano stati approvati i documenti di gara, affidati alla centrale unica di committenza. Nel gennaio 2024 la stazione appaltante comunicava la proposta di aggiudicazione in favore del raggruppamento.

Nel gennaio 2024, con d.P.R. del 26 gennaio 2024, il Consiglio comunale era stato sciolto ai sensi dell’art. 143 TUEL per infiltrazione mafiosa e l’Ente affidato a una Commissione straordinaria. Nel settembre 2024 la Commissione comunicava l’avvio del procedimento di revoca-annullamento della procedura; nel novembre 2024 adottava la delibera di revoca. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e rigettava i motivi aggiunti. La ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta la questione centrale: se la Commissione straordinaria possa revocare gli atti di una procedura di affidamento quando lo scioglimento dell’Ente sia stato disposto per infiltrazione mafiosa. La risposta è affermativa. L’art. 145, comma 4, TUEL attribuisce poteri extra ordinem, che consentono l’adozione di provvedimenti amministrativi dal contenuto non rigorosamente definito, senza limiti temporali.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 2129/2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 7335/2005) per precisare che la disposizione è speciale e prescinde dai tradizionali strumenti di autotutela decisoria. Il potere della Commissione non si atteggia a mero riesame di legittimità o di opportunità, ma costituisce momento autonomo di ricostituzione del tessuto amministrativo, con possibile effetto ablativo su atti consolidati.

Punto decisivo: la norma, riferendosi genericamente a situazioni connesse alla gestione dei pubblici appalti, non impone che le singole procedure siano individuate negli atti propedeutici allo scioglimento, né richiede che le condotte siano oggetto di indagini penali. È sufficiente l’individuazione dei servizi pubblici locali la cui gestione risulti compromessa.

Nel caso concreto, il collegio rileva che il provvedimento impugnato richiama espressamente la procedura d’interesse e che l’esercizio del potere è supportato dalla documentazione versata dal Comune. In particolare, una sentenza della Corte di appello ha dichiarato l’incandidabilità ai sensi dell’art. 143 TUEL del sindaco e del rappresentante della ditta appellante, accertando condotte che hanno contribuito allo scioglimento dell’Ente. Risulta inoltre che le ditte del raggruppamento avevano ricevuto affidamenti diretti durante la gestione dell’amministrazione disciolta.

Il collegio dichiara assorbite le eccezioni di inammissibilità e rigetta l’appello, non essendo necessario esaminare gli ulteriori profili attinenti ai requisiti e alle irregolarità della procedura. L’appellante è condannata alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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