Carenza di fumus boni iuris e interesse al bene della vita (TAR Abruzzo n. 1 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura avverso l’aggiudicazione che non allega elementi idonei a dimostrare che la proposta tecnica dell’aggiudicataria sovverta le caratteristiche strutturali o architettoniche del progetto esecutivo ovvero incida sulla destinazione funzionale dell’opera è priva del requisito del fumus boni iuris. La proposta tecnica che si limiti a sostituire materiali rientra nel perimetro del sub criterio di valutazione concernente le migliorie afferenti alla qualità tecnica ed architettonica dei materiali. L’infondatezza della censura formulata avverso il provvedimento di aggiudicazione priva la parte ricorrente dell’interesse ad ottenere la delibazione degli altri motivi di ricorso, atteso che, anche ove dovesse scalare la graduatoria, non potrebbe comunque conseguire il bene della vita ambito.
Il Fatto
Una cooperativa, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha impugnato dinanzi al TAR l’aggiudicazione definitiva, disposta dall’Università degli Studi di Teramo in favore di una società concorrente, della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” nel sito denominato “Ex Manicomio S. Antonio Abate”. La ricorrente ha contestato, in via cautelare, la mancata attribuzione del punteggio per il possesso del requisito SA8000:2014 e la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, chiedendo l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione e l’aggiudicazione in proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la censura specificata nel secondo motivo di ricorso non fosse assistita da un sufficiente profilo di fondatezza. La parte ricorrente non aveva allegato alcun elemento dal quale dedurre che la proposta tecnica, relativa al rifacimento della copertura e dei solai e concretizzatasi nella sostituzione di alcuni materiali, fosse idonea a sovvertire le caratteristiche strutturali ed architettoniche del progetto esecutivo ovvero ad incidere sulla destinazione funzionale dell’opera.
La proposta tecnica dell’aggiudicataria è stata pertanto ritenuta aderente al perimetro delineato dal sub criterio di valutazione 1.1., nel quale risultano ricomprese tutte le migliorie afferenti alla qualità tecnica ed architettonica dei materiali utilizzati.
Il Tribunale ha quindi rilevato che l’infondatezza della censura formulata avverso il provvedimento di aggiudicazione privava la parte ricorrente dell’interesse ad ottenere la delibazione sommaria del primo motivo di ricorso. Pur nell’ipotesi di scalare la graduatoria dalla settima alla seconda posizione, la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere il bene della vita al quale aspirava, ovvero l’aggiudicazione della gara.
La domanda cautelare è stata conseguentemente rigettata per carenza del requisito del fumus boni iuris, con condanna alle spese di lite nei confronti della stazione appaltante e dell’aggiudicataria e compensazione con la controinteressata che aveva aderito all’accoglimento della domanda cautelare.
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Nota della Redazione
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