Silenzio-assenso sull’autorizzazione per infrastrutture in fibra ottica e inefficacia del diniego tardivo (TAR Piemonte n. 915 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione per la posa di infrastrutture di comunicazione elettronica, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’amministrazione concluda il procedimento con provvedimento espresso o indìca una conferenza di servizi, il titolo autorizzatorio si forma per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003. Si tratta di ipotesi speciale di assenso tacito che opera anche in presenza di interessi sensibili e che consuma il potere amministrativo sull’istanza. L’atto di diniego sopravvenuto è pertanto inefficace, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, salva la diversa via della revoca in autotutela. Nel regime speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche il preavviso di rigetto non sospende il termine, essendo tipizzata come unica causa di sospensione la richiesta di integrazione documentale, da inoltrare entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di reti a banda ultra larga in fibra ottica, ha presentato in data 18 ottobre 2024 alla Provincia l’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico lungo una strada provinciale, nei Comuni di Cartignano e Roccabruna. L’intervento era progettato con la tecnica di scavo in minitrincea, ritenuta idonea in luogo della perforazione orizzontale “no dig” per la consistenza del sottosuolo.

Dopo un preavviso di rigetto del 19 novembre 2024 e un articolato scambio documentale, la Provincia si era dichiarata disponibile al rilascio dei titoli, subordinandolo a prescrizioni sui ripristini stradali. Il 17 ottobre 2025 è sopraggiunto il provvedimento espresso di diniego, motivato dal contrasto della tecnica di scavo prescelta con l’interesse alla sicurezza della circolazione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del silenzio-assenso e la declaratoria di inefficacia degli atti sopravvenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, dichiarando assorbenti le censure del secondo motivo. La questione giuridica centrale attiene all’operatività del silenzio-assenso previsto dall’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, che sancisce la formazione tacita del titolo decorso il termine di trenta giorni dalla domanda, senza provvedimento espresso né conferenza di servizi.

La Sezione ha qualificato la fattispecie come ipotesi speciale di assenso tacito rispetto a quella generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990, perché il titolo si forma per silentium anche quando siano coinvolti interessi critici o sensibili, come la sicurezza stradale. Da ciò discende la consumazione del potere di provvedere: l’amministrazione non può più pronunciarsi sulla domanda se non previo annullamento in autotutela del tacito assenso già perfezionatosi.

Sul piano cronologico, la Provincia ha inoltrato il primo preavviso di rigetto il 19 novembre 2024, quando il silenzio-assenso si era già formato il 18 novembre 2024. Il diniego finale è giunto solo il 17 ottobre 2025. Il Collegio ha quindi respinto la tesi difensiva della sospensione del procedimento, osservando che il preavviso di rigetto, ove pure anteriore alla maturazione del termine, non è idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso che opera ex lege.

La Sezione ha richiamato l’orientamento più restrittivo secondo cui il regime speciale tipizza, all’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 259/2003, quale unica causa di sospensione, la richiesta di documentazione integrativa, da inoltrare entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza. Nel caso concreto l’amministrazione non ha esercitato tale facoltà nel termine previsto.

Dall’avvenuta formazione del titolo deriva l’inefficacia ex lege degli atti successivi, compreso il diniego impugnato, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. Il ricorso è stato accolto, con condanna della Provincia alle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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