Pubblicazione all’albo e decorrenza del termine per impugnare la delibera comunale (TAR Piemonte n. 793 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti dei terzi che non siano contemplati dal provvedimento né direttamente incisi dai suoi effetti, il termine decadenziale di impugnazione di una delibera comunale soggetta a pubblicazione necessaria decorre dal giorno in cui scade la pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La tardiva richiesta di accesso agli atti non differisce il dies a quo, né legittima la decorrenza di un nuovo termine. La piena conoscenza rilevante è quella dell’esistenza e dell’immediata lesività del provvedimento, non quella integrale dei suoi contenuti, alla cui conoscenza supplisce l’istituto dei motivi aggiunti. Diversamente opinando, l’individuazione del termine sarebbe rimessa all’arbitrio del ricorrente, con lesione dell’interesse pubblico alla certezza e alla stabilizzazione delle situazioni giuridiche.
Il Fatto
Una società operante nel settore pubblicitario presentava al Comune, il 21 luglio 2021, istanza di autorizzazione per l’installazione di insegne e mezzi pubblicitari. Il Comune riscontrava negativamente, richiamando la delibera di Giunta n. 43 del 14 giugno 2021, con cui era stata approvata la convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario, e la successiva convenzione sottoscritta il 1° luglio 2021.
La delibera e la bozza di convenzione erano state pubblicate all’albo pretorio dal 21 giugno al 6 luglio 2021. La società, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, contestava l’illegittimità dei provvedimenti e notificava ricorso il 26 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento. Il Comune e la controinteressata eccepivano l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività, ritenendola fondata e assorbente rispetto al merito. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando non è necessaria la notificazione individuale e la legge prescrive la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine di impugnazione decorre dal giorno in cui scade il periodo di pubblicazione. La delibera impugnata è stata affissa dal 21 giugno al 6 luglio 2021, come attestato dalla stessa pagina del provvedimento che richiama l’art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.
Il Tribunale verifica poi la posizione della ricorrente. La delibera non la contempla espressamente né, al momento della sua adozione, essa poteva dirsi soggetto direttamente inciso dagli effetti del provvedimento: l’istanza di installazione è stata presentata solo il 21 luglio 2021, oltre un mese dopo l’emanazione della delibera e dopo la scadenza della pubblicazione. Ne deriva che, nei suoi confronti, opera la presunzione legale di conoscenza connessa all’affissione all’albo pretorio.
Applicando la sospensione feriale ex art. 54, comma 2, cod. proc. amm., il termine ultimo per il gravame sarebbe scaduto il 5 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 26 ottobre 2021.
Il Collegio esclude che il dies a quo possa essere individuato nel 31 agosto 2021, data dell’accesso integrale agli atti. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui la piena conoscenza rilevante è quella dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, non quella integrale dei contenuti, sopperendo a quest’ultima l’istituto dei motivi aggiunti. La richiesta tardiva di accesso, inoltre, non può differire il termine per agire, perché altrimenti la sua individuazione sarebbe rimessa all’arbitrio del ricorrente, con abuso del processo e lesione dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici.
Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile per tardività, con esito meramente processuale che giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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