Diritto di accesso del subappaltatore agli atti esecutivi dell’appalto pubblico (TAR Campania n. 1336 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore di un contratto di appalto di opere pubbliche è titolare di una posizione legittimante all’accesso agli atti della fase esecutiva del rapporto principale, poiché la sua pretesa ostensiva è legata in modo diretto, concreto ed attuale alla tutela della propria posizione contrattuale, avvinta da un nesso di derivazione rispetto alla posizione dei contraenti principali. La documentazione afferente all’esecuzione dei lavori è documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, pur se inserita in un rapporto formalmente privatistico, perché attraverso l’esecuzione delle opere l’amministrazione persegue le proprie finalità istituzionali. La natura privatistica del rapporto sostanziale e l’eventuale riservatezza del controinteressato non costituiscono ragione ostativa quando l’interesse difensivo risulti adeguatamente circostanziato e prevalente ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società subappaltatrice ha eseguito parte delle opere oggetto di un appalto pubblico di realizzazione di un edificio scolastico, stipulato tra un Comune e un’impresa appaltatrice. Le prestazioni del subappalto sono state regolarmente eseguite ed è stata emessa fattura per il corrispettivo maturato, cui non ha fatto seguito alcun pagamento, né dall’appaltatrice né dalla stazione appaltante.
A fronte di una diffida ad adempiere e di una comunicazione di risoluzione contrattuale da parte dell’appaltatrice, che contestava presunte difformità esecutive, la subappaltatrice ha trasmesso al Comune un’istanza di accesso agli atti della fase esecutiva, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e i pagamenti effettuati in favore dell’appaltatrice. Non avendo ottenuto riscontro, ha impugnato il silenzio-rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sussistenza della legittimazione in capo alla ricorrente, la cui pretesa ostensiva è legata in modo diretto, concreto ed attuale alla cura dell’interesse finale della subappaltatrice, secondo il consolidato indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021. La posizione della subappaltatrice deriva da quella dei contraenti principali, con un nesso di derivazione che ne fonda l’interesse all’accesso.
Il Tribunale affronta poi la questione della riconducibilità degli atti della fase esecutiva al concetto di documento amministrativo, anche quando il rapporto sia formalmente privatistico. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che la subappaltatrice ha diritto di accesso alla documentazione contabile dell’appalto, poiché essa attiene al contratto e all’esecuzione dei lavori, ambito di rilevanza pubblicistica, perché attraverso l’esecuzione delle opere l’amministrazione persegue le proprie finalità istituzionali.
La motivazione ribadisce che l’attività amministrativa, soggetta ai principi di imparzialità e buon andamento, è configurabile non solo nell’esercizio di poteri autoritativi, ma anche quando l’amministrazione persegue le proprie finalità mediante attività disciplinata dal diritto privato. Ne deriva che nessuna “zona franca” è sottratta agli obblighi di trasparenza.
Il Collegio richiama infine un proprio recente precedente, che ha valorizzato il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridica tutelata, escludendo che la natura privatistica del rapporto possa precludere l’accesso difensivo. Parimenti irrilevante è l’evocata esigenza di riservatezza, non afferendo la documentazione a dati sensibili o giudiziari e risultando l’interesse difensivo circostanziato e prevalente.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina l’esibizione dei documenti nel termine di trenta giorni e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno per l’ipotesi di inottemperanza, con oneri a carico del Comune. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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