Controversie su ribassi infragruppo e perizie di variante: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Piemonte n. 803 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, il rapporto tra amministrazione concedente e concessionario assume natura paritetica. Le controversie relative alla rideterminazione del ribasso applicato dal concessionario agli affidamenti infragruppo e all’approvazione delle perizie di variante, in quanto attinenti alla fase esecutiva del rapporto e a posizioni di interesse prettamente patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il potere amministrativo non è ravvisabile quando sono in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto e gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali, salvo che l’amministrazione intervenga con atti autoritativi riconosciuti dalla legge.

Il Fatto

La società concessionaria affidava a proprie controllate, in raggruppamento temporaneo, i lavori di realizzazione di un impianto antincendio e drenaggio liquidi all’interno di una galleria autostradale. Il corrispettivo veniva determinato applicando l’art. 29.4 della Convenzione Unica, che impone di calcolare il ribasso sulla base dei valori del più recente prezziario ANAS e della media dei ribassi dei lavori similari affidati nei sei mesi precedenti.

Ritenendo il ribasso praticato non congruo, il Ministero concedente dapprima diffidava la concessionaria, contestando la mancanza di contratti similari nel periodo di riferimento, poi approvava parzialmente la perizia di variante, non ammettendo ad investimento gli importi eccedenti. La concessionaria impugnava entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, contestando anche il mancato riconoscimento di alcune varianti e degli oneri per la sicurezza.

In prossimità dell’udienza, la stessa ricorrente segnalava un possibile profilo di difetto di giurisdizione, alla luce degli orientamenti della Cassazione e del Consiglio di Stato che, in casi analoghi, riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce le domande in due profili: la rideterminazione del ribasso da parte del Ministero concedente e l’approvazione della perizia di variante ai fini della riconoscibilità ad investimento degli importi. Su entrambi il collegio ravvisa la giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto alla prima domanda, il Tribunale richiama il principio per cui il potere amministrativo non è configurabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto e gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali. Il collegio cita Cass. Sez. Un. n. 18267 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8562 del 2025. La vertenza sui ribassi appartiene dunque alla fase esecutiva, per la natura prettamente patrimoniale degli interessi coinvolti e l’assenza di un potere autoritativo.

Anche sull’approvazione della perizia di variante il Tribunale ritiene sussistente la giurisdizione ordinaria, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 10144 del 2025. Dopo la stipula il rapporto tra concedente e concessionario ha natura paritetica, mentre l’approvazione delle varianti non assume configurazione pubblicistica, essendo inerente a un rapporto paritetico.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate, in considerazione dell’esito processuale e del comportamento delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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