Cessazione della materia per tardiva esecuzione del titolo (TAR Piemonte n. 770 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di un titolo giudiziale esecutivo proposto dopo che l’amministrazione abbia già provveduto, ma solo successivamente alla notifica del ricorso stesso, si conclude con la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’esecuzione sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario. L’integrale soddisfazione della pretesa, ancorché tardiva, esclude la necessità di nominare il commissario ad acta.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno ottenuto, davanti ai giudici del lavoro di diverse sedi, sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione del contributo per la formazione professionale, erogato mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. I titoli, passati in giudicato, non sono stati spontaneamente eseguiti dall’amministrazione.

I lavoratori hanno quindi proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato memoria dando atto che l’amministrazione aveva nel frattempo adempiuto a quanto statuito dalle sentenze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi. La decisione si fonda su un provvedimento organizzativo del Presidente della Sezione, adottato per fronteggiare l’arretrato in materia di “carta del docente”, che prevede la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore quando le decisioni presentino esito omogeneo.

Il Tribunale ha precisato che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Essa non altera i meccanismi decisionali del giudizio né incide sul contenuto delle singole decisioni, restando autonoma la liquidazione delle spese per ciascun ricorso.

Nel merito, il Collegio ha preso atto dell’adempimento intervenuto e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito dell’ottemperanza.

Sul regime delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. L’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo dopo la proposizione del ricorso, sicché la condanna alle spese è giustificata dal comportamento processuale tenuto. Il Collegio ha dunque posto le spese a carico della parte resistente.

La liquidazione è stata operata per ciascun ricorso in misura complessiva di euro 800,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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