Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e condanna alle spese (TAR Piemonte n. 714 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, prima che la causa sia trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, che resta nella piena disponibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non preclude la condanna alle spese dell’amministrazione quando il complessivo andamento della vicenda — segnato dall’annullamento d’ufficio degli atti impugnati solo dopo la proposizione del ricorso — costituisca indice della fondatezza delle doglianze.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, impugnava davanti al TAR Piemonte la documentazione caratteristica relativa al periodo 01.01.2021-31.12.2021, recante la qualifica finale di “nella media”, notificatagli il 15.05.2022. Con successivi motivi aggiunti, proposti il 20 febbraio 2023 e il 14 dicembre 2023, impugnava le nuove documentazioni caratteristiche, di identico tenore, emesse a seguito di ripetuti annullamenti d’ufficio disposti dalla Direzione Generale del Personale Militare.
Nelle more, il ricorrente veniva comandato presso altri reparti e valutato nel periodo successivo con qualifica di “eccellente”. Con nota depositata il 6 febbraio 2026, la parte dichiarava quindi di non avere più interesse alla decisione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dal ricorrente prima che la causa fosse trattenuta per la decisione. Richiama il principio per cui il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, potendo il ricorrente, sino al momento della decisione, disporre pienamente dell’azione.
La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 4859/2001 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5832/2007, oltre a Cons. Stato, sez. III, n. 2695/2011 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6257/2008, per affermare che la parte può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
Ne consegue che viene meno l’interesse alla coltivazione del giudizio ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Sulla richiesta di condanna alle spese, il Tribunale rileva che il complessivo andamento della vicenda — caratterizzato dagli annullamenti d’ufficio delle valutazioni impugnate intervenuti solo successivamente alla proposizione dei ricorsi — costituisce indice della loro fondatezza. Condanna pertanto l’amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio, liquidate d’ufficio.
Nota della Redazione
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