Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Piemonte n. 1033 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della parte ricorrente e notificata alle parti costituite nel termine di legge, produce l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia conforme alle formalità degli artt. 84 e 119 c.p.a., dichiara estinto il ricorso con pronuncia a contenuto meramente processuale. L’accordo delle parti sulla compensazione dei costi del giudizio integra il presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite, non essendo richiesta alcuna valutazione di soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Piemonte le determinazioni con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato la Blutec s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ad aggiudicare in via definitiva la cessione del ramo d’azienda “BU Lighting” in favore di un’altra società. Con lo stesso ricorso, integrato da motivi aggiunti, ha censurato anche le note ministeriali che avevano accolto solo parzialmente la sua istanza di accesso agli atti, chiedendo il conseguente accertamento del diritto all’ostensione.
Con ordinanza n. 257 del 12.07.2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese; l’Amministrazione e le controinteressate non si sono opposte e hanno aderito all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità formale dell’atto di rinuncia. La sottoscrizione è stata apposta personalmente dal rappresentante legale della società ricorrente e la notifica alle parti costituite è avvenuta entro il termine previsto dagli artt. 84, co. 3, e 119, co. 2, c.p.a. Tali requisiti integrano le condizioni richieste dalla norma processuale per la pronuncia estintiva.
Accertata la conformità della rinuncia alle formalità di legge, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. La pronuncia non investe nel merito le censure sulla cessione del ramo d’azienda né l’istanza di accesso: l’atto di rinuncia preclude ogni valutazione sostanziale sulle domande proposte.
Quanto alle spese, il Collegio ha preso atto dell’accordo delle parti in ordine alla loro compensazione. L’adesione dell’Amministrazione resistente e delle controinteressate all’istanza attorea ha consentito al giudice di disporre la compensazione integrale, senza necessità di applicare il criterio della soccombenza.
Il dispositivo dichiara estinto il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa. La definizione del giudizio in rito lascia impregiudicata ogni ulteriore iniziativa della ricorrente in ordine agli atti amministrativi già impugnati.
Nota della Redazione
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