Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti per inerzia seriale (TAR Piemonte n. 669 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza civile di condanna dell’Amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, è applicabile anche all’azione di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine senza contestazione dell’inadempimento, ricorrono i presupposti per ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. L’inerzia reiterata e seriale della stessa Amministrazione nel dare esecuzione a plurime condanne per illegittima reiterazione di contratti a termine giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per i profili di propria competenza. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è assorbito in quello già percepito presso l’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all’istruzione e del merito al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
La sentenza civile era stata pubblicata, notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale e non impugnata, divenendo definitiva. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato ritualmente notificato a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione in danno dell’Amministrazione. Tale termine, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’inadempimento non è stato contestato.
Sussistono dunque i presupposti per ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, previa tempestiva segnalazione dell’infruttuoso spirare del termine da parte del ricorrente.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha escluso un autonomo emolumento, ritenendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico designato. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’inerzia accertata non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario e interessi maturandi. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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