Ordine di demolizione tardivo non richiede motivazione sull’interesse pubblico (TAR Piemonte n. 667 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di manufatti abusivi ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Tale principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La mancata indicazione, nell’ordine demolitorio, dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non integra vizio di legittimità, potendo l’individuazione avvenire con separato atto. Le opere di considerevoli dimensioni, adibite a utilizzo permanente e realizzate in fascia di rispetto fluviale, richiedono il permesso di costruire.
Il Fatto
Il Comune di Asti ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una serie di opere — battuto in cemento, tettoie, prefabbricati, un fabbricato in struttura metallica, recinzioni, cancello e pavimentazioni — realizzate in assenza di permesso di costruire e situate nella fascia di rispetto del fiume Tanaro.
L’interessata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e sviamento. Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura fondata sulla remota epoca di realizzazione delle opere. Secondo il Tribunale, il provvedimento che ingiunge, sia pure tardivamente, la demolizione di manufatti abusivi, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017.
Quanto alla dedotta modesta entità dei manufatti, il TAR rileva che si tratta di opere di considerevoli dimensioni, con impatto significativo sul territorio, come emerge dalla descrizione contenuta nel provvedimento impugnato. Esse, adibite a utilizzo permanente, sono state realizzate in fascia di rispetto fluviale. Non può quindi condividersi la tesi della loro natura precaria, poiché i manufatti sono presenti e utilizzati da numerosi anni, circostanza desumibile dal verbale di sopralluogo, dall’istanza di condono e dalla stessa prima censura, incentrata sul tempo trascorso dalla realizzazione. Essi erano già oggetto di diniego di condono edilizio, sicché la ricorrente aveva originariamente ammesso, con la propria istanza, il loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.
Il Tribunale rigetta anche il secondo motivo, relativo all’omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’individuazione dell’area oggetto di eventuale, futura acquisizione può intervenire anche successivamente, con separato atto, cosicché la sua mancata indicazione nell’ordine demolitorio non può essere invocata quale vizio di legittimità dell’ordinanza. Sul punto il Collegio richiama il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10126 del 2025.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e la ricorrente è condannata a corrispondere al Comune di Asti la somma di euro 3.000, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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