Parere tardivo MIC non blocca procedimento su aree idonee e VIA (TAR Marche n. 236 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio del procedimento di VIA, previsto dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, non preclude l’operatività dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990: il parere tardivo reso dal Ministero della Cultura non è per ciò solo inefficace e non si forma alcun silenzio assenso. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati in area idonea ex lege, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, ai sensi dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 199/2021, e la relativa disciplina si applica anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione. L’amministrazione procedente deve pertanto concludere il procedimento con il provvedimento di VIA e non può rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore delle energie rinnovabili e aveva presentato istanza di VIA per un impianto agrivoltaico con opere di connessione alla rete. Conclusa la fase istruttoria e di consultazione pubblica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale. Nel termine perentorio previsto dal d.lgs. n. 152/2006 la società non aveva ricevuto né il parere del Ministero della Cultura né il provvedimento conclusivo.

Solo in data successiva il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso il parere negativo del Ministero della Cultura, comunicando di aver attivato la procedura di deferimento in Consiglio dei Ministri per il contrasto insorto tra le amministrazioni. La ricorrente ha impugnato la nota e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del silenzio assenso e la condanna al rilascio del provvedimento di VIA.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla distinzione tra la vicenda del parere tardivo e quella della qualificazione dell’area. Sul primo profilo il ricorso non è fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il comma 7 dell’art. 25 del T.U. Ambiente, nel dichiarare perentori tutti i termini del procedimento di VIA, non richiama il comma 8-bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dunque non impedisce che gli atti di assenso adottati dopo la scadenza siano inefficaci. Il potere sostitutivo previsto dal comma 2-quater del medesimo articolo non avrebbe ragione d’essere se in caso di inerzia si formasse il silenzio assenso. Sono quindi infondate le doglianze sull’inefficacia del parere tardivo e sulla formazione dell’assenso per silentium.

Fondate sono invece le censure sul merito del parere, in punto di natura di area idonea del sito. La questione centrale consiste nello stabilire se l’area prescelta sia idonea ex lege: se la risposta è positiva, il Ministero era tenuto ad adottare il provvedimento finale e non poteva avvalersi dello strumento di rimessione al Consiglio dei Ministri.

Non è contestato che l’area destinata ad ospitare l’impianto non sia soggetta ai vincoli del d.lgs. n. 42/2004. Quanto alle opere di connessione, esse risultano integralmente interrate: trova applicazione l’art. 22, comma 1-ter, d.lgs. n. 199/2021, che estende la disciplina alle infrastrutture elettriche interrate di connessione indipendentemente dalla loro ubicazione. Il comma 1 dello stesso articolo ribadisce che, se l’impianto ricade in area idonea, il parere dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici, archeologici e architettonici è obbligatorio ma non vincolante.

Quanto alla sottostazione elettrica e al sistema di accumulo, opere fuori terra rilevanti ai fini paesaggistici, è dirimente il rilievo che le amministrazioni resistenti non hanno confutato in punto di fatto le risultanze della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, dalla quale emerge che il bene architettonico vincolato dista più di 500 metri da tali manufatti. Viene così meno anche l’ultimo presupposto dell’assunto ministeriale sulla non idoneità dell’area.

Ne consegue che il Ministero dell’Ambiente poteva e doveva concludere il procedimento valutando liberamente il parere del Ministero della Cultura. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto di investitura del Consiglio dei Ministri e ordine di adottare il provvedimento finale di VIA entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del T.U. Ambiente, decorrente dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate, stante la novità delle questioni e la parziale infondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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