Istruttoria in sanatoria edilizia: esatta individuazione delle opere sanabili e non sanabili in caso di difformità parziale (TAR Puglia n. 213 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, qualora le opere siano state eseguite in difformità parziale dal titolo edilizio, il giudice amministrativo, ove necessario al fine del decidere, dispone verificazione tecnica per accertare l’esatta consistenza delle porzioni realizzate sine titulo e per distinguere, alla luce della destinazione urbanistica della zona, le opere regolarmente assentite, quelle sanabili e quelle non sanabili. L’istruttoria è funzionale a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria e conseguentemente la legittimità del diniego e dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia il diniego definitivo del 4.11.2022 all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia su un immobile. Con lo stesso gravame veniva contestata l’ordinanza dirigenziale del 10.11.2022 con cui l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, valutata la natura delle questioni sottese alla controversia, ha ritenuto indispensabile acquisire elementi tecnici obiettivi per la corretta definizione del thema decidendum. In particolare, è emersa l’esigenza di accertare quali porzioni del manufatto siano state realizzate senza titolo e per le quali è stata presentata la domanda di sanatoria, posto che la qualificazione giuridica delle opere condiziona l’esito del giudizio.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., il deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti del procedimento, oltre a una relazione istruttoria sui fatti di causa, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.

Contestualmente, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., è stata disposta una verificazione tecnica affidata al dirigente dell’ufficio Urbanistica di un Comune diverso da quello resistente, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Al verificatore è stato chiesto di descrivere, anche con supporto grafico, le porzioni del manufatto realizzate senza titolo e di determinare, in relazione alla destinazione urbanistica della zona, quali opere siano regolarmente assentite, quali sanabili e quali non sanabili.

Il Collegio ha fissato i termini per l’espletamento dell’incombente, l’anticipo sul compenso a carico della parte ricorrente e la successiva udienza di discussione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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