Subentro in rivendita tabacchi: intuitus personae e facoltà dell’amministrazione (TAR Piemonte n. 626 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, quarto comma, della legge n. 1293/1957, come modificato dall’art. 7 della legge n. 25/1986, configura in capo all’amministrazione una mera facoltà di assegnare la rivendita ordinaria vacante al coniuge, al parente entro il quarto grado o all’affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale. Nessun diritto soggettivo all’assegnazione può quindi vantare l’istante, essendo la scelta rimessa a valutazioni discrezionali. Il diniego è legittimo quando l’amministrazione non si limiti a valorizzare la mera parentela con il titolare revocato, ma esprima un autonomo e puntuale quadro indiziario sulla posizione dell’istante, coerente con l’intuitus personae che connota l’affidamento del servizio di monopolio.

Il Fatto

La vicenda muove dal provvedimento di revoca adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della titolare di una rivendita di tabacchi, con contestuale chiusura della rivendita e della annessa ricevitoria del Lotto. La revoca era stata disposta ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. n. 1074/1958, per pendenze fiscali di importo superiore alla soglia rilevante, tali da far venir meno il rapporto fiduciario tra concessionario e amministrazione. Avverso quel provvedimento la precedente titolare proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pendente anche alla data dell’atto qui impugnato.

In data 07.12.2023 il figlio della titolare revocata presentava istanza di subentro richiamando l’art. 25, quarto comma, della legge n. 1293/1957. L’Agenzia comunicava preavviso di rigetto e, con decreto del 23.04.2024, respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Piemonte deducendo eccesso di potere, violazione del buon andamento, difetto e contraddittorietà della motivazione, oltre alla lesione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro del giudizio: resta estranea ogni valutazione sulla revoca disposta verso la precedente titolare, la cui contestazione sarebbe tardiva e inammissibile, anche per la pendenza del ricorso straordinario. La revoca, rileva il TAR, non risulta né sospesa né annullata, sicché la sede è astrattamente suscettibile del subentro richiesto.

Nel merito i primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati. Il ricorrente sosteneva che il rigetto si fondasse sulla sola appartenenza al nucleo familiare della titolare decaduta, secondo una logica del “talis mater talis filius” scollegata da ogni valutazione razionale.

Il TAR ricostruisce la disciplina: la distribuzione dei tabacchi è regolata dalla legge n. 1293/1957 e dal d.P.R. n. 1074/1958. La norma invocata qualifica espressamente come facoltà il potere dell’amministrazione di assegnare la rivendita vacante, escludendo così la configurabilità di un diritto all’assegnazione. La ratio è salvaguardare la continuità del servizio di monopolio, ma resta centrale l’intuitus personae nella scelta dell’affidatario, che non costituisce un semplice contratto commerciale ma un servizio pubblico in regime di monopolio.

Nel caso concreto l’Agenzia ha desunto la verosimile intenzione della titolare revocata di proseguire la gestione per il tramite del figlio, così aggirando la revoca. Il ricorrente non ha mai chiesto informazioni sull’avanzamento della pratica, né presentato osservazioni dopo il preavviso di rigetto, dimostrando sostanziale disinteresse; le richieste provenivano unicamente dalla madre. Egli, inoltre, non aveva mai manifestato interesse per la gestione della tabaccheria, avendo sempre svolto l’attività di perito elettronico; resta incerta la reale capacità di gestirla senza ricollocarvi la madre, dichiarata solo in sede di ricorso.

Il provvedimento stigmatizza dunque un realistico e coerente quadro indiziario, idoneo a giustificare in senso negativo l’esercizio della facoltà. Anche il quarto motivo è infondato, perché il giudizio non afferisce al procedimento di revoca e ogni doglianza sul punto è inconferente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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