Sospensione ex art. 100 TULPS legittima per costante frequentazione di pregiudicati (TAR Toscana n. 338 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) ha natura di misura cautelare di prevenzione e tutela anticipata della pubblica sicurezza. Esso prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dalla chiusura obbligatoria. È sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica, valutato nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza. La costante presenza di avventori con precedenti di polizia in tutti gli accessi effettuati integra il presupposto della misura, senza che rilevi il numero dei soggetti identificati in ciascun controllo.
Il Fatto
Una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande impugnava, insieme al proprio legale rappresentante, il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione per cinque giorni della S.C.I.A. di subingresso, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. L’atto traeva origine da un monitoraggio svolto tra novembre 2023 e aprile 2024, nel corso del quale undici controlli avevano costantemente rilevato la presenza di avventori con precedenti di polizia.
Pur essendo già decorso il periodo di sospensione, i ricorrenti deducevano il proprio interesse all’impugnazione in ragione del possibile effetto cumulativo con futuri provvedimenti analoghi. Contestavano, tra l’altro, l’omessa verbalizzazione di dieci sopralluoghi su undici, l’insufficienza numerica dei pregiudicati identificati, la violazione del ne bis in idem e i profili procedimentali legati alla comunicazione di avvio. Chiedevano anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui la misura ex art. 100 T.U.L.P.S. assolve una funzione di deterrenza e di prevenzione anticipata, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 910 del 2024 e dalla stessa Sezione con la sentenza n. 1926 del 2025. Ne deriva che la discrezionalità dell’Amministrazione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non essendo richiesto alcun accertamento della colpa del titolare.
Quanto alla contestazione sull’omessa verbalizzazione, il Tribunale ha osservato che il verbale di ispezione aveva puntualmente individuato gli otto pregiudicati identificati e i relativi precedenti. La parte ricorrente, in realtà, non contestava la presenza o l’identificazione dei soggetti, ma proponeva una propria soglia numerica — uno o due pregiudicati — priva di riscontro normativo o giurisprudenziale. Il dato significativo non è il numero di soggetti per singolo accesso, bensì la costante presenza di pregiudicati in tutti gli undici controlli.
Il richiamo ai due precedenti provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. è stato ritenuto irrilevante: essi operano in funzione meramente confermativa del dato fattuale della storica frequentazione del locale, non integrano una doppia sanzione dello stesso fatto. Restano pertanto estranei al caso i principi sul ne bis in idem affermati dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4164 e n. 4169 del 2024, riferiti a contesti diversi.
Infine, le censure procedimentali sono state giudicate infondate. Il riferimento allo stazionamento dei pregiudicati nel dehors costituisce una circostanza meramente rafforzativa, non essenziale, tale da non richiedere la minuziosa contestazione pretesa dalla parte. Il ricorso è stato respinto anche quanto all’azione risarcitoria, non assistita dalla quantificazione del pregiudizio. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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