Messa in sicurezza: destinatario deve essere proprietario o avere disponibilità (TAR Lombardia n. 1997 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente che impone la messa in sicurezza di un fabbricato non può essere indirizzata ai chiamati all’eredità del proprietario che vi abbiano espressamente rinunciato. Il destinatario del provvedimento non deve essere necessariamente il proprietario, ma deve comunque essere titolare di un diritto reale sul bene ovvero averne la materiale disponibilità, quale presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi. Grava sull’amministrazione l’onere di provare la sussistenza di tali presupposti, anche attraverso la dimostrazione dell’avvenuta accettazione dell’eredità mediante presa di possesso dell’immobile. In difetto di tale prova, il provvedimento impositivo è illegittimo per difetto di legittimazione passiva del destinatario.
Il Fatto
I ricorrenti, chiamati all’eredità di un congiunto deceduto, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco li ha individuati quali responsabili della messa in sicurezza minimale di un fabbricato di proprietà del de cuius, sito a confine con pubblica via. Essi hanno dedotto di aver rinunciato all’eredità con verbale redatto da notaio e registrato, e di aver segnalato tale circostanza al Comune chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento, senza ottenere riscontro.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Con l’ordinanza n. 49/2024 il TAR ha accolto la domanda cautelare di sospensione e fissato l’udienza pubblica per il merito. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’unica censura. Dalla documentazione depositata risulta che i ricorrenti, a far data dal 29 luglio 2021, hanno espressamente e formalmente rinunciato all’eredità. L’immobile non è dunque mai entrato nel loro patrimonio, con la conseguenza che essi non possono essere destinatari di un provvedimento fondato sulla veste proprietaria del bene.
L’ordinanza impugnata si palesa perciò illegittima: essa muove dal rilievo, asseritamente confermato da verifiche anagrafiche, che i legittimi eredi fossero i ricorrenti, mentre la documentazione prova una situazione del tutto differente. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto illegittima l’ordinanza impositiva indirizzata ai chiamati all’eredità quando l’ente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione mediante presa di possesso dell’immobile (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 dicembre 2023, n. 3129; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 12 aprile 2018, n. 130).
Tale conclusione vale a maggior ragione in presenza di una espressa rinuncia all’eredità, come nella specie. I ricorrenti, non proprietari né titolari di altro diritto reale sull’immobile, e privi della disponibilità dello stesso, non possono essere ritenuti legittimi destinatari dell’ordinanza (T.A.R. Sardegna, I, 6 dicembre 2022, n. 830).
Il Collegio precisa il perimetro della regola: il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi per la tutela della pubblica incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario, ma deve comunque essere dimostrato che egli ne abbia la materiale disponibilità, presupposto necessario e sufficiente per l’esecuzione degli interventi di rimozione del pericolo (Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2023, n. 2732). Nella specie il Comune non ha dimostrato nessuno dei presupposti richiesti, a fronte degli elementi probatori offerti dai ricorrenti.
Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza sindacale del 4 settembre 2023. Il TAR osserva che, ove sussista un pericolo per la pubblica incolumità, il Comune potrà e dovrà attivare altri strumenti, ad esempio un intervento diretto sull’immobile pericolante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’ente al pagamento di € 1.000,00 oltre oneri, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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