Ordinanze sindacali contingibili per degrado e rifiuti: obblighi del proprietario (TAR Piemonte n. 592 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e i provvedimenti emanati ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 rispondono a presupposti diversi e possono coesistere, purché la situazione eccezionale non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Le prime non hanno carattere sanzionatorio ma ripristinatorio e prescindono dall’accertamento della colpa del soggetto intimato, potendo essere indirizzate al proprietario dell’area quale soggetto in grado di eliminare il pericolo. Il provvedimento ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 presuppone invece l’accertamento, in contraddittorio, della condotta dolosa o colposa del proprietario; in presenza di una persistente occupazione abusiva del fondo con abbandono di rifiuti, l’inerzia del proprietario, limitatasi alla mera segnalazione all’amministrazione, integra la colpa e legittima l’imposizione di protezioni passive, anche in forza del regolamento comunale di polizia urbana.

Il Fatto

Le ricorrenti, tre società proprietarie di aree nel territorio comunale, hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco con cui è stato loro ordinato di procedere alla pulizia del lotto, allo sgombero dei materiali abbandonati e alla posa di nuovi tratti di recinzione. I terreni erano oggetto di plurime occupazioni abusive con abbandono di rifiuti urbani.

Dopo un sopralluogo che accertava la permanenza di baracche e occupanti abusivi, il Comune ha emanato una seconda ordinanza di rimozione dei rifiuti, impugnata con motivi aggiunti. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno: poiché il ricorso contiene una domanda risarcitoria, la notifica doveva essere effettuata anche all’amministrazione statale.

Sul merito, il TAR rileva che le ricorrenti hanno sovrapposto due procedimenti distinti: quello avviato ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, mai concluso, e quello sfociato nei provvedimenti impugnati, adottati ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL. Per giurisprudenza pacifica, le ordinanze contingibili e urgenti possono coesistere con quelle di rimozione rifiuti qualora ne sussistano i presupposti, e sono illegittime solo se adottate in tempi non compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali.

Il Collegio individua i presupposti del potere extra ordinem: la necessità di intervenire in materie come igiene e sicurezza; l’attualità dell’evento eccezionale; il previo accertamento della situazione di pericolo; l’assenza di strumenti alternativi. Trattandosi di potere residuale e atipico, la sua legittimità è condizionata all’esistenza di presupposti tassativi di stretta interpretazione.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte chiarisce che le ordinanze contingibili possono prescindere dalla verifica della responsabilità dell’evento, stante la celerità dell’intervento, essendo dirette alla rimozione dello stato di pericolo e non avendo carattere sanzionatorio. L’ordine di recinzione è legittimo in quanto espressione del principio di precauzione, gravando sul proprietario solo perché tale.

Riguardo ai motivi aggiunti, il TAR osserva che la seconda ordinanza è stata emanata ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che impone l’obbligo di rimozione in solido con il proprietario cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio. La sola titolarità del diritto reale non basta: occorre l’accertamento dell’elemento psicologico. Tuttavia, l’omessa recinzione non costituisce di per sé indice di negligenza, essendo la recinzione una facoltà del dominus. Ma in situazioni peculiari come quella in esame, la persistente occupazione impone un minimo di protezioni passive, anche in forza dell’art. 56 del regolamento di polizia urbana. La condotta inerte delle ricorrenti, limitatasi alla segnalazione senza misure dissuasive, integra quindi la colpa.

Respinti ricorso e motivi aggiunti, la domanda risarcitoria segue la stessa sorte. La richiesta del Comune di accertare un credito è dichiarata inammissibile, perché contenuta in memoria non notificata. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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